Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50137 del 27/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50137 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMEO CONCETTA N. IL 06/12/1933 parte offesa nel procedimento
c/
DI LUZIO CARMINE ALBERTO N. IL 28/02/1952
FIORETTI ANNA N. IL 21/03/1959
avverso il decreto n. 3135/2009 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
08/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/s
e le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 27/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Con decreto del giorno 08/01/2014 il G.i.p. del Tribunale di Roma ha disposto
l’archiviazione del procedimento penale n. 33770/2008 R.G.N.R., rilevando
l’intervenuta prescrizione.
2. Nell’interesse della persona offesa è stato proposto ricorso per cassazione, con
il quale si lamenta violazione di legge, per avere il G.i.p. emesso il suo
provvedimento, in assenza di notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione
alla medesima persona, che aveva dichiarato di volerne essere informata.
Nell’interesse della ricorrente è stata depositata memoria di replica alle

conclusioni del P.G., ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

Considerato in diritto
1. Va, in primo luogo, rilevato che il ricorso è ammissibile.
Il rimedio esperibile contro il decreto di archiviazione pronunciato dal G.I.P. de
plano nel caso di omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona
offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata è, in ogni caso, quello di
cui all’art. 409, comma 6, cod. proc. pen.
Infatti, tale ultima disposizione, pur riferendosi all’ordinanza di archiviazione
pronunciata a seguito di udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen., trova
diretta applicazione nel caso dell’omesso avviso del quale si discute.
Il citato art. 409, comma 6, prevede che il provvedimento di archiviazione sia
ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5;
casi che ricomprendono proprio quello in cui non sia stata consentita (per
omesso avviso della richiesta di archiviazione o per omesso avviso dell’udienza
camerale) la partecipazione all’udienza camerale della persona offesa che
avrebbe avuto diritto di parteciparvi. Il legislatore ha così inteso prevedere un
rimedio analogo – anche se limitato alle sole ipotesi di nullità – a quello generale
previsto dall’art. 127, comma 7, del codice di rito, contro le ordinanze
pronunciate all’esito del procedimento in camera di consiglio.
Deve, di conseguenza, ritenersi che il termine per attivare detto rimedio sia
sottoposto al regime generale di cui all’art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2,
lett. a), cod. proc. pen., ossia quello di quindici giorni (v., di recente, Sez. 6, n.
25019 del 23/05/2013, Russo, Rv. 255475), trattandosi di un vero e proprio
termine di impugnazione e non di un termine desunto in via analogica da quello
per la presentazione dell’opposizione di cui all’art. 408, comma 3, cod. proc. pen.
Il P.G. fa decorrere il termine di quindici giorni dal giorno in cui il documento è
stato materialmente posto a disposizione della parte, ossia dal 20/05/2014, e
non da quello in cui è stato ritirato (28/05/2014), con la conseguenza che il
ricorso, depositato in data 11/06/2014, sarebbe tardivo.

1

3.

Va, peraltro,

che proprio Sez. 4, n. 8006 del 15/11/2013 – dep.

19/02/2014, Rv. 259270 (al pari di Sez. 2, n. 44391 del 26/11/2010, Candido,
Rv. 248897) attribuisce condivisibilmente rilievo all’effettiva conoscenza del
provvedimento e non alla sua potenziale conoscibilità, con la conseguenza che,
anche a voler ammettere che l’annotazione sulla copertina del fascicolo (
valorizzata dal P.G., voglia esprimere una messa a disposizione del documento,
comunque non si sarebbe realizzato il presupposto della conoscenza, correlabile
solo al materiale ritiro.

offesa, che aveva dichiarato di voler essere informata al riguardo, della richiesta
di archiviazione.
Ne discende che il decreto va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per quanto di
competenza.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per quanto di
competenza.
Così deciso in Roma il 27/11/2015
Il Componente estensore

Il Presidente

Il ricorso è, infine, fondato, giacché non è stata data comunicazione alla persona

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