Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50137 del 21/10/2013

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50137 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
K. L.
H. J.
avverso l’ordinanza n. 43/2009 GIUDICE DI PACE di UDINE, del
06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

K. L. e H. J. propongono — a mezzo del loro procuratore speciale Avv. Z. Y.
– istanza di rimessione con riferimento al procedimento n.1370/07 r.g.n.r., pendente dinanzi al
Giudice di pace di Udine, assumendo l’esistenza di .

quale era stata dipinta come del tutto negativa la condotta delle parti che avevano chiesto il
differimento del processo, indipendentemente dalle motivazioni dalle stesse addotte, era stato dato
ampio spazio alle sole dichiarazioni della p.o. F. I. atte a suscitare pubblica indignazione
nei confronti degli imputati e del loro difensore, colpevoli di ritardare ‘pretestuosamente’ la
decisione e pertanto, in una città di meno di 100.000 abitanti, quale Udine, ciò era suscettibile di
turbare la libertà di autodeterminazione delle persone che partecipavano al giudizio e in particolare
del giudice onorario.
Osserva la Corte che la richiesta di rimessione deve essere dichiarata inammissibile, in
considerazione della sua manifesta infondatezza, dal momento che, come statuito dalle Sezioni
unite di questa Corte (28 gennaio 2003, n.13687), l’istituto della rimessione ha carattere
eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per
legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo
regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii.
Per ‘grave situazione locale’ — hanno precisato le Sezioni unite — deve intendersi un fenomeno
esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge
e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un
pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come ufficio giudiziario della sede in
cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone
che partecipano al processo medesimo, e i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in
presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa.

Sostengono gli istanti che in ragione dell’intervento mediatico indulgente al sensazionalismo, con il

Nel caso di specie, invece, nessun elemento i richiedenti hanno evidenziato in termini che possano
far ritenere turbata l’imparzialità del giudice ovvero quella di determinazione delle persone che
partecipano al processo a cagione di gravi situazioni locali non altrimenti eliminabili, essendosi
K. L. e lesse limitati a prospettare una possibile non imparzialità del giudicante in termini del tutto
generici ovvero adducendo ipotetiche negative decisioni in termini di approfondimento istruttorio

nell’ambito della necessaria dialettica processuale.
Alla declaratoria di inammissibilità le istanze segue la condanna di ciascun istante al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo
determinare in € 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili le istanze e condanna gli istanti, singolarmente, al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 21 ottobre 2013

che non possono non trovare il loro naturale presupposto nella competente sede dibattimentale e

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