Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50136 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50136 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELLO RUSSO SABINO N. IL 24/05/1962
avverso la sentenza n. 1251/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

Dello Russo Sabino ricorre avverso la sentenza 10.7.12 della Corte di appello di Ancona con la
quale, in parziale riforma di quella in data 7.11.08 del G.u.p. di Fermo, qualificato il fatto ai sensi
degli artt.110,81,624,625 nn.2 e 7 c.p., ritenute le già concesse attenuanti generiche equivalenti
anche alla contestata recidiva, è stata rideterminata la pena in anni uno, mesi nove, giorni dieci di
reclusione ed 300,00 di multa.

comma 1, lett.e) c.p.p., in quanto i giudici di appello, pur rivalutando positivamente il
comportamento dell’imputato, avevano dichiarato le attenuanti generiche solo equivalenti, senza
dare conto dei parametri giustificativi di tale esito valutativo, ma richiamando semplicemente le
valutazioni del g.u.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, avendo la Corte romana del tutto legittimamente valutato in termini di equivalenza il
giudizio di comparazione relativo alle già concesse attenuanti generiche, sia in ragione dell’assenza
di uno specifico motivo di gravame sul punto — limitato invece, come risulta dalla sentenza
impugnata, alla riqualificazione del fatto di reato e alla iideterminazione della pena per il reato di
cui all’art.624 c.p. nella misura più prossima ai minimi edittali – , sia perché, essendo stata
contestata e ritenuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, al giudizio di prevalenza delle
attenuanti ex art.62-bis c.p. è ostativo il disposto di cui al comma 4 dell’art.69 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasì equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 ottobre 2013
IN

LiA._ L Ft i A

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

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