Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50135 del 27/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50135 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BROEGG SERGIO N. IL 16/09/1955
avverso l’ordinanza n. 1524/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/se
le conclusioni del PG Dott. ì-1,42,4„…-2
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Q.so cbtk. ,-0

Udit ifensor Avv.;

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Data Udienza: 27/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Con provvedimento del 16 – 24/06/2014 la Corte d’appello di Napoli,
decidendo a seguito di annullamento con rinvio della precedente decisione,
disposto dalla I sezione di questa Corte per assenza di motivazione sul punto, ha
rigettato l’istanza proposta, in sede di incidente di esecuzione, nell’interesse di
Sergio Broegg, al fine di ottenere l’applicazione del criterio moderatore della
pena di cui all’art. 78 cod. pen., in relazione al provvedimento di cumulo emesso
dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli in data 02/03/2010.

all’applicazione di cumuli parziali successivi, richiamando la giurisprudenza di
questa Corte secondo la quale l’art. 78 cod. pen. non opera quando le pene si
riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all’inizio della esecuzione di
una di esse.
2. Nell’interesse del Broegg è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad
un unico motivo, con il quale si lamenta violazione dell’art. 78 cod. pen.,
sottolineando che il certificato penale del ricorrente dimostra che tutte le
condanne riportate si riferiscono a reati commessi prima del 21/01/1995, quando
era iniziata l’espiazione della pena.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha costantemente affermato (v., ad es., Sez. 1, n. 40252 del
26/04/2012, Di Paola, Rv. 253668) che, in tema di esecuzione delle pene
concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l’espiazione di una
determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il
condannato commetta un nuovo reato, non è possibile procedere a un unico
cumulo delle pene concorrenti.
Occorre, invece, procedere a cumuli parziali, e quindi al cumulo delle pene
inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena
parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod.
pen. e detrazione dal risultato del presofferto; poi a nuovo cumulo, comprensivo
della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente
commessi, sino alla data della successiva detenzione, e così via fino
all’esaurimento delle pene concorrenti irrogate per reati successivamente
commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in
custodia cautelare o della pena di cui è cessata l’esecuzione.
Il calcolo unitario delle pene concorrenti ne suppone, pertanto, l’integrale
cumulabilità, che è possibile quando le pene si riferiscono a reati commessi in
epoca antecedente all’inizio della esecuzione di una di esse.

1

La Corte ha, infatti, ritenuto che correttamente la Procura avesse proceduto

Ora, in tale contesto di riferimento, l’ordinanza impugnata non illustra,
attraverso un puntuale riferimento alle risultanze del certificato prodotto, le
ragioni che hanno condotto a raggiungere le conclusioni sopra menzionate.
Ne discende che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio alla Corte
d’appello di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per nuovo
esame.

Il Componente estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma il 27/11/2015

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