Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50133 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50133 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Casoria Michele Lionello, nato in Francia il 04/02/1963

avverso l’ordinanza del 20/06/2013 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;
udito per l’indagato l’avv. Francesco Saverio Fortuna, anche in sostituzione
dell’avv. Marco Fagiolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza.

RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art.
309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 11/06/2013 con il quale il

Data Udienza: 21/11/2013

Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto
l’applicazione nei confronti di Michele Lionello Casoria della misura della custodia
cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del
1990, per avere fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata allo
spaccio di stupefacenti (capo 1) e per avere concorso nella consumazione di
alcuni specifici delitti fine di quel sodalizio (capi 13, 20 e 45).
Rilevava il Tribunale come le emergenze procedimentali avessero confermato
la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Casoria in ordine ai

un concreto pericolo che il prevenuto potesse tornare a commettere reati della
stessa specie di quelli per i quali si procede, in ragione delle modalità e
circostanze del fatto e della particolare capacità criminale dell’indagato, risultato
inserito in un contesto delinquenziale organizzato e professionale.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Casoria, con atto sottoscritto
dai suoi due difensori, il quale – formalmente con due distinti motivi – ha
dedotto la violazione di legge, in relazione agli articoli di diritto penale
sostanziale addebitati e all’art. 273 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione, per
avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura
cautelare senza dare una risposta alle censure che con la richiesta di riesame
erano state formulate in ordine all’esistenza dell’associazione per delinquere de
qua, avendo le carte dimostrato, al più l’esistenza di singole ed autonome

condotte delittuose ascrivibili all’ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell’art. 73
d.P.R. cit., avendo avuto ad oggetto quantitativi di droga obiettivamente
modesti; e per avere, comunque, omesso in via subordinata di chiarire per quali
ragioni le iniziative non potesse integrare gli estremi del meno grave delitto
associativo di cui al comma 6 dell’art. 74 dello steso d.P.R.

3. Il ricorso è fondato, sia pure nei limiti di seguito indicati.

delitti ascrittigli; e come, nonostante lo stato di formale incensuratezza, vi fosse

In relazione all’imputazione del reato associativo di cui al capo 1) a rilevato
come, a fronte di una richiesta di riesame con la quale la difesa del Casoria si era
doluta del giudizio cautelare espresso in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza – mettendo in discussione l’idoneità degli elementi di prova acquisiti
a dimostrare l’effettiva qualità di partecipe del prevenuto e, comunque, la
modestia delle iniziative delittuose poste in essere dallo stesso indagato e dalla
persone con le quali aveva avuto occasionalmente rapporti – la motivazione
contenuta nel provvedimento impugnato appare eccessivamente stringata e, in
parte, laconica nell’esaminare la posizione dell’odierno ricorrente, alla cui
posizione sono stati dedicati pochi righi a pag. 10 del provvedimento in esame.
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C

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Ed infatti, il Tribunale di Roma, dopo aver diligentemente premesso quali siano
gli orientamenti giurisprudenziali in merito agli indici indiziari sintomatici della
esistenza di una associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze
stupefacenti (v. pagg. 3-4 ord. impugn.), ha manifestato nel provvedimento
gravato una grave lacuna motivazionale richiamando, a proposito della posizione
e del ruolo associativo del Casoria, il contenuto di due sole conversazioni
telefoniche – di certo idoneVad integrare i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
reati sub capi 13), 20) e 45), con riferimento ai quali le doglianze difensive sono

predetto intrattenute con il coindagato Marongiu, concernenti la ricerca di “canali
di rifornimento della droga” e la partecipazione ad uno specifico acquisto di
stupefacente; poi omettendo, però, di dare una risposta alle considerazioni
critiche che erano state illustrate dalla difesa, mancando di chiarire quali fossero
i dati fattuali cui connettere la dimostrazione indiziaria di una stabile adesione
del Casoria al sodalizio criminale de quo, ovvero da cui poter evincere la
sussistenza di un vincolo durevole che poteva accomunare il fornitore di droga
agli acquirenti o la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad
almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una
società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (così,

ex

plurimis, Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232).
Resta, così, assorbito l’esame del secondo motivo formulato, sempre con
riferimento alla contestazione del reato associativo, dal ricorrente in via
subordinata rispetto al primo.

4. L’ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Roma che, nel
nuovo giudizio, dovrà uniformarsi al principio di diritto innanzi enunciato.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla
legge.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente all’imputazione del reato
associativo, e rinvia, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di Roma. Rigetta
nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 21/11/2013

state formulate in termini molto generici – intercettate durante le indagini, dal

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