Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50131 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50131 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BANO RICCARDO N. IL 17/08/1992
avverso l’ordinanza n. 592/2013 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
31/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
yte/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 21/11/2013

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1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Riccardo Bano, nato nel 1992, a mezzo del difensore ricorre avverso
l’ordinanza con cui il Tribunale di Venezia il 31.5.2013 ha confermato la misura
degli arresti domiciliari adottata nei suoi confronti dal GIP di Padova per reati di cui
agli artt. 379 e 624 bis c.p., enunciando unico articolato motivo introdotto dal

indicati dalla lettera E.
Deduce, prima, che vi è stata piena ammissione dei fatti; poi, che il Tribunale
non avrebbe autonomamente vagliato il materiale probatorio per individuare
eventuali carenze non segnalate dalla difesa. Evidenzia l’incensuratezza e la
giovane età ed argomenta della probabile concessione della sospensione
condizionale della pena in esito al giudizio e comunque dell’eccessiva afflittività
della misura cautelare in concreto adottata, senza specifica motivazione
sull’inidoneità di altre meno gravose.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2.

Il ricorso è inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 in
favore della Cassa delle ammende.
Le censure infatti sono in parte diverse da quelle consentite risolvendosi in
deduzioni di merito volte ad una rivalutazione dell’argomentato apprezzamento del
Tribunale; in parte manifestamente infondate (su esigenze cautelari ed adeguatezza
della sola misura degli arresti domiciliari vi è specifica motivazione, p. 4-6, con la
quale, tra l’altro, il ricorrente non si confronta in modo esaustivo).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21.11.2013

riferimento alternativo alle lettere B ed E dell’art. 606.1 c.p.p. ed a tutti i vizi

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