Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50130 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50130 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAMIR EL MEHDI N. IL 16/03/1979
TASKHIR AHMED N. IL 18/12/1976
avverso l’ordinanza n. 701/2013 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
18/06/2013
senita
l/t(
t la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
e e/sentite le conclusioni del PG Dott. m,.

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Data Udienza: 21/11/2013

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32648/13 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Avverso l’ordinanza con cui in data 18.6.13 il Tribunale di Venezia ha
confermato la misura custodiale carceraria adottata il 27.5.13 dal GIP di Padova ni
loro confronti, per concorso nella detenzione illecita di circa mezzo chilogrammo di
hashish e 50 gr. di cocaina (lordi), ricorrono a mezzo del comune difensore SAMIR

contemporaneamente le lettere B, C ed E dell’art. 606 c.p.p., deducendo violazione
degli artt. 133, 163 c.p., 125, 273-275 c.p.p..
Quanto a TASKIR le circostanze di fatto prese a fondamento
dell’argomentazione di gravità indiziaria del concorso (involucro con l’hashish tra le
gambe del passeggero SAMIR, intestatario dell’autovettura, essendo la cocaina
nella tasca del suo giubbotto, e nessun tentativo di fuga) e le considerazioni logiche
(il ruolo del conducente -in relazione al tragitto da Milano a Padova, secondo in
quattro giorni, come risulta dall’ordinanza-) solo illogicamente potevano fondare il
giudizio.
Per entrambi, quanto alle esigenze cautelari vi sarebbe ‘vizio della
motivazione’, in relazione alle effettive condizioni soggettive ed alla prognosi di
pena processuale.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Conseguente è la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma, equa ai
casi, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
A fronte di specifica motivazione del Tribunale su entrambi i punti della
decisione, i ricorsi svolgono censure sostanzialmente di solo merito, volte ad una
diversa valutazione degli elementi di fatto disponibili.
In particolare, l’apprezzamento di permanenza delle esigenze cautelari di cui
all’art. 274 lett. C c.p.p. è articolato su aspetti in fatto (il quantitativo non modesto
della sostanza trasportata, la duplice qualità della stessa, l’assenza di redditi certi
documentati e, conseguentemente, la dedizione di entrambi all’attività illecita per
far fronte alle proprie necessità di vita almeno in parte) non palesemente incongrui
ai dati probatori richiamati e, per sé, immuni dai vizi di motivazione apparente,
manifestamente illogica o contraddittoria. Il riferimento successivo all’assenza di
certa e riscontrata presa di distanza dal contesto delinquenziale di riferimento (in

EL MEHDI e TASKIR AHMED, enunciando unico articolato motivo che richiama

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2

relazione al quale il procuratore generale di udienza ha formulato le proprie
conclusioni) non esaurisce pertanto l’elencazione delle ragioni della decisione sul
punto, risultando (dopo l’indicazione di cui si è dato conto) mera constatazione
dell’assenza (a fronte di quegli elementi) di assorbenti ragioni idonee ad escludere
la permanente necessità della misura cautelare in atto.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1ter
disp.att.c.p.p..
Così deciso in Roma, il 21.11.2013

spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle

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