Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5013 del 15/01/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5013 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIDILI EMANUELE N. IL 04/02/1949
avverso la sentenza n. 331/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
07/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Gale in persona del Dott.
che ha concluso per
TV O
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. //
Data Udienza: 15/01/2014
Ritenuto in fatto
VIDILI Emanuele ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, nel confermare quella di
primo grado, di condanna per il reato di cui all’articolo 186, lettera c), del codice della
primo grado
Con il ricorso si contesta l’intervenuta confisca sostenendosi che, in ragione dell’epoca di
commissione del fatto, non sarebbe stata legislativamente prevista la misura ablativa.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
Certamente vale il principio secondo cui la confisca obbligatoria del veicolo appartenente alla
persona cui siano addebitati i reati di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada,
introdotta con il cosiddetto “decreto sicurezza” di cui al decreto legge 23 maggio 2008 n.
92, convertito dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, già qualificata come sanzione penale
accessoria dalla Corte costituzionale [sentenza 4 giugno 2010 n. 196] e dalle Sezioni unite
della cassazione [sentenza 25 febbraio 2010, Proc. Rep. Trib. Pordenone in proc. Caligo], e,
ora, dopo le modifiche introdotte con la legge 29 luglio 2010 n. 120, qualificata
espressamente come sanzione amministrativa accessoria, non può trovare applicazione
retroattiva a fatti commessi prima della novella del 2008, che l’ha introdotta, non potendosi
in senso contrario invocare l’opposto principio della retroattività sulla base dell’erroneo
presupposto che si tratti di misura di sicurezza (di recente, Sezione IV, 23 novembre 2010,
Proc. Gen. App. Venezia in proc. Forconi).
Proprio in ossequio a tale principio, il ricorso è manifestamente infondato, attesa l’epoca di
commissione del fatto.
Peraltro, vale osservare che qui la confisca non era stata disposta in primo grado, avendovi
provveduto il giudice di appello pur in assenza di impugnazione del pubblico ministero,
violando così il principio della reformatio in peius.
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strada [fatto commesso il 23 marzo 2010], disponeva la confisca del veicolo, non disposta in
Tale violazione, non oggetto di doglianza, non è però rilevabile d’ufficio in sede di
legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso se condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 300.00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 15 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
equo liquidare in € 300,00, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza