Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50129 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 50129 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SE ENZA

sul ricorso proposto da:
CANTATORE COSIMO N. IL 16/11/1948
avverso la sentenza n. 13455/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 18/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
let,/sentits■le conclusioni del PG Dott.

Uditi fensor Avv.;

Data Udienza: 21/11/2013

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1

Ordinanza
CONSIDERATO IN FATTO
1. Cosimo Cantatore ricorre ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. avverso la
sentenza n. 3370/13 con cui in data 18.12.12-23.1.13 la Seconda sezione di questa
Corte suprema ha rigettato il ricorso da lui proposto contro la sentenza della Corte

sentenza con cui la Corte d’appello di Bari lo aveva condannato per delitto di
appropriazione indebita aggravata, con l’interdizione biennale dalla professione di
avvocato (sentenza confermata da Sez.2, sent. 19451/2005). In particolare, con la
sentenza 3370 era stato anche respinto il motivo che deduceva l’intervenuta
prescrizione del reato già prima della pronuncia della Corte di cassazione. La
Seconda sezione aveva osservato che la richiesta di revisione intesa a far valere
l’estinzione per prescrizione del reato, maturata nel giudizio ma non rilevata
d’ufficio né dedotta dalla parte, doveva considerarsi inammissibile, nulla avendo a
che fare con il concetto di prova nuova, mentre il rimedio fisiologico per evenienze
del genere era, ricorrendone le condizioni, quello del ricorso straordinario per errore
di fatto ex art. 625 bis c.p.p.
Orbene, con l’odierno ricorso straordinario Cantatore chiede sia dichiarata la
prescrizione del reato per il quale è stato condannato: deduce che ai sensi degli
artt. 129, 531, 587, 609, 615,2 e 620 lett. A, 124 c.p.p. l’originaria sentenza
(19451/05) non avrebbe tenuto conto della prescrizione che assume maturata ed
argomenta dovrebbe essere considerata giuridicamente inesistente: ciò,
quand’anche il suo ricorso per cassazione o per revisione pur fosse infondato o
inammissibile, ed addirittura prescindendo dai motivi concretamente enunciati,
afferendo la verifica ex art. 129 c.p.p. ad obbligo preliminare del giudice e
comunque versandosi in quel contesto in ‘fase del giudizio’.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è manifestamente infondato, come va deliberato con ordinanza e
senza previa camera di consiglio partecipata, ai sensi del comma 4 prima parte del
medesimo art. 625 bis c.p.p..
In definitiva il ricorrente deduce un errore di diritto nel quale sarebbe incorsa
la sentenza 3370/13, che ha confermato la reiezione della sua originaria richiesta di

d’appello di Lecce che il 17.10.2011 aveva respinto la sua istanza di revisione della

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revisione, non avendo giudicato doverosa l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. a
prescindere dall’ammissibilità o fondatezza del ricorso che le era stato presentato.
Ora, a prescindere dalla singolare tesi giuridica prospettata (è opposta la
consolidata giurisprudenza di questa Corte suprema, con cui il ricorrente non si
confronta: SU sent. 32/2000), risulta assorbente il rilievo che il motivo dedotto non
indica i pertanto /alcun errore materiale o di fatto che abbia inciso sulla decisione,
contestandosi invece l’adeguatezza giuridica della pronuncia.
Il che pone il ricorso fuori dal contesto che il carattere ‘straordinario’ che

tassativo.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, equa al caso, di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21.11.2013

caratterizza la specifica previsione normativa dell’istituto rende assolutamente

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