Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50121 del 26/09/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50121 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUPELLA GIOVANNI n. 4/10/1990
avverso l’ordinanza n. 632/2013 del 14/5/2013 della TRIBUNALE DEL RIESAME DI
PALERMO
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. FRANCESCO PERSIANI in sostituzione dell’ avv. GIOVANNI
CASTRONOVO che ha chiesto raccoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale del Riesame di Palermo con ordinanza del 17 aprile 2013 ha confermato la
misura della custodia in carcere applicata a Pupella Giovanni n. 1990 dal gip presso il
medesimo Tribunale per il reato continuato di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/90 commesso in
concorso con più persone tra il marzo e il novembre 2011. Secondo i giudici di merito la
attività di intercettazione di conversazioni e le videoriprese dell’area di vicoletto piazza
Guglielmo II di Palermo dimostravano che Pupella in più occasioni riceveva partite di droga
trasportata sul posto da Picarella e Madonia e, dopo aver ricevuto tale sostanza, la
consegnava al coindagato La Corte Giuseppe . Quest’ultimo, poi, la vendeva al dettaglio nella
stessa area insieme a Massaro Daniele e Pupella Giovanni n. 1992.
2. Il Tribunale confermava anche la sussistenza di un apprezzabile rischio di commissione
di nuovi reati che rendeva necessaria la misura della custodia in carcere.
Data Udienza: 26/09/2013
3. Pupella Giovanni ha proposto ricorso con atto a firma del proprio difensore, deducendo
con primo motivo il vizio di motivazione per contraddittorietà rispetto ad altri atti del
procedimento. Rileva che l’esito di altre procedure di riesame smentisce il quadro indiziario
ritenuto invece grave solo nei confronti del ricorrente. Infatti il medesimo Tribunale ha
affermato la assenza di gravi indizi a carico di La Corte, Massaro e Madonia. Inoltre, pur se
nell’ordinanza impugnata sono state ritenute significative le conversazioni intervenute con
Picarella, affermandosi che il termine “balle di fieno” fosse riferito alla droga, nell’ordinanza
ritenute irrilevanti, ritenendo che potessero essere realmente riferite al fieno utilizzato dal
Picarella quale allevatore di cavalli.
4. Con un secondo motivo deduce la violazione legge ed il vizio di motivazione rilevando
che nessuno degli elementi valorizzati dal Tribunale dimostra la destinazione della droga ad
uso diverso da quello del consumo personale. Inoltre, l’annullamento della misura per quattro
dei coindagati comporta la non configurabilità dell’aggravante relativa al numero delle persone.
5. Con terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione
alla affermazione sussistenza di esigenze cautelari.
6. Il ricorso è fondato.
7. Innanzitutto va dato atto di un assoluto contrasto di valutazione del medesimo
materiale probatorio nei confronti dei diversi indagati in occasione del riesame della medesima
ordinanza di custodia, come risulta dalle quattro ordinanze allegate dal odierno ricorrente.
8.
In particolare, rammentato che il Tribunale ritiene che le prove si desumono dalla
attività di video registrazione dei comportamenti tenuti nel dato spazio corrispondente al
“vicoletto” e dalle intercettazioni di conversazioni, per affermare la responsabilità di Pupella
Giovanni si sostiene che :
9.
La droga da rivendere veniva portata sul posto da Picarella Mauro e Madonia
Cristian.
9.1. Ma secondo le diverse ordinanze del medesimo Tribunale del Riesame che
esaminavano la posizione di Picarella Mauro e Madonia Cristian, non vi erano gravi indizi che
costoro portassero droga da Palermo sul posto. È da osservare che nella ordinanza relativa al
Picarella si leggono specifiche ragioni per escludere che la espressione “balla di fieno” fosse
riferimento in gergo all’hashish.
10.
Tale droga sarebbe stata consegnata a La Corte Giovanni che poi la pagava e la
consegnava per la vendita a due spacciatori, Pupella Giovanni 1992 (cugino omonimo del
ricorrente) e Massaro Danielle.
10.1. Ma tale ricostruzione risulta palesemente smentita dalle ordinanze di riesame
relative a La Corte ed a Massaro per i quali la gravità degli indizi è stata esclusa.
11.
A fronte di questo indiscutibile contrasto, essendosi valutate diversamente
circostanze di fatto che, sulla scorta del testo del provvedimento impugnato e dei
provvedimenti richiamati ed allegati dalla difesa, erano identiche, si deve osservare:
2
\r,
emessa su richiesta di riesame dello stesso Picarella le stesse conversazioni sono state
12.
La questione è correttamente posta dalla difesa sotto il profilo del vizio della
motivazione. Infatti, non rileva nel caso in esame il principio “estensivo” perché si è affermato
che lo stesso non opera con riferimento alle impugnazioni cautelari laddove siano stati
introdotti autonomamente più procedimenti di riesame per una pluralità di indagati e,
nell’ambito della discrezionalità del giudice nella valutazione di singole posizioni, si sia
pervenuti ad una diversità di valutazioni e decisioni (Sez. 6, n. 24695 del 23/04/2007 – dep.
21/06/2007, Gala, Rv. 236977). Quindi non potrebbe invocarsi direttamente una estensione
responsabilità per un altro indagato.
13.
Nel caso di specie ricorre, invece, un vizio di carenza di motivazione.
14.
La evidente diversa valutazione delle medesime circostanze di fatto dimostra
come tali ultime circostanze non avessero una interpretazione evidente ed univoca.
15.
Invece, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata sostanzialmente si limita ad un
semplice rinvio alla ordinanza cautelare limitandosi ad elencare in estrema sintesi gli elementi
a carico senza alcuna valutazione contenutistica degli stessi; se una tale motivazione poteva
essere esaustiva a fronte di elementi particolarmente chiari , non lo è nel caso in esame poiché
lo stesso Tribunale con i vari provvedimenti ha dimostrato che esistono possibilità alternative
di ricostruzione dei fatti. Nel caso di specie, ferma restante l’autonomia del giudice del merito
dell’apprezzamento del contenuto delle prove, certamente di tale apprezzamento noirna dato
adeguatamente conto.
16.
cp 4a
Si impone pertanto l’annullamento •
della ordinanza impugnata erché
motivi in modo esaustivo, tenuto anche conto delle pronunce con esito contraddittorio, sulle
prove a carico e sulle ragioni della loro ritenuta significatività dello svolgimento di spaccio di
droga da parte del ricorrente. Vik, “ti d”-feiro. e4. cat.cceteA.94.(.. , adec.+44.42,0) .11(4..„,
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P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter Disp. Att. Cod. proc.
pen.
Roma così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2013
il Cons
re estensore
dell’effetto favorevole costituito dalla valutazione di insussistenza di gravi indizi di