Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50120 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50120 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PASSALACQUA FILIPPO n. 1/1/1980
avverso l’ordinanza n. 124/2013 del 6/5/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME
DI CALTANISSETTA
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta il 6/5/2013 ha rigettato l’appello
presentato nell’interesse di Passalacqua Filippo avverso l’ordinanza del Tribunale
di Enna del 3/4/2013 che sospendeva i termini di custodia cautelare ai sensi
dell’art. 304 comma 10 lett. a) e 4 cod. proc. pen. in pendenza di procedimento
di ricusazione.
Più in particolare:
– Passalacqua, a seguito di contestazione suppletiva, aveva chiesto ed
ottenuto che si procedesse nelle forme del giudizio abbreviato;

Prima della discussione aveva presentato dichiarazione di ricusazione nei

confronti del presidente del collegio

il Tribunale, ritenuto che non vi fosse altra attività processuale da

compiere prima della decisione, aveva accolto la richiesta di sospensione dei
termini presentata dal pubblico ministero.
Il Tribunale del Riesame riteneva ammissibile e giustificatA tale sospensione
tenuto conto della prossimità della decisione.

Data Udienza: 26/09/2013

Propone ricorso il Passalacqua a mezzo del proprio difensore.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge non ricorrendo la
eccezionale situazione in cui la dichiarazione di ricusazione sia proposta
immediatamente prima della pronuncia della sentenza, unico caso in cui è
consentito disporre la sospensione dei termini di custodia.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in quanto risulta dallo
stesso provvedimento impugnato che la definizione non era affatto prossima in
quanto, nello stesso provvedimento in questione del 3 aprile, si dava atto che le

aprile.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Come risulta dal verbale di udienza del 3 aprile 2013, la dichiarazione di
ricusazione in questione era stata presentata il precedente 8 marzo 2013 e la
Corte di Appello l’aveva dichiarata inammissibile il 15 marzo.
Quindi all’udienza del 3 aprile non vi era più alcun limite per il giudice alla
decisione nel merito; difatti la chiara e corretta interpretazione della norma di cui
al secondo comma dell’art. 37 cod. proc. pen.

(il giudice ricusato non può

pronunciare ne concorre a pronunciare sentenze fino a che non sia intervenuta
l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta ricusazione) è nel senso che il
divieto opera sino “…. alla pronuncia dell’organo competente a decidere sulla
ricusazione a norma dell’art. 40 cod. proc. pen.” (Sez. U, Sentenza n. 23122 del
27/01/2011 Cc. (dep. 09/06/2011 ) Rv. 249735) e non, invece, sino alla
definitività della decisione sulla ricusazione, come sembra affermare la difesa.
Risulta, poi, che alla medesima udienza del 3/4/2013 il difensore dichiarava
la propria intenzione di presentare il successivo 5 aprile ricorso in cassazione
contro la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di Appello e che
per tale ragione formulava la seguente richiesta: “rimettendosi alle valutazioni
del collegio circa l’opportunità di sospendere ogni attività sino alla pronuncia
della Suprema Corte”.
Alle date condizioni la sospensione della decisione risultava, quindi, non un
atto dovuto ma l’accoglimento della richiesta (per “opportunità”) della difesa di
posporre la pronuncia della sentenza in attesa della determinazione della Corte
di Cassazione sul proprio (futuro) ricorso.
E’ quindi conforme alle regole di cui all’art. 304 cod. proc. pen. la decisione,
sulla scorta della specifica richiesta del pubblico ministero, di sospensione dei
termini di custodia “… Durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso rinviato…
Su richiesta dell’imputato o del suo difensore” essendo stato il rinvio dell’udienza
disposta su richiesta della difesa e non ricorrendo, con tutta evidenza, un’ipotesi

date successive di udienza fissate per la discussione erano il 5 aprile ed il 23

di sospensione o rinvio “per esigenze di acquisizione della prova” ovvero “di
concessione di termini a difesa”.
Peraltro, a seguito della richiesta del pubblico ministero e prima della
decisione del giudice, come si legge nel verbale di udienza, la difesa si è limitata
a contestare la sospensione dei termini affermando genericamente “si oppone,
non sussistendo i presupposti di legge”, senza però rinunciare alla richiesta di
rinvio, che ha quindi mantenuto ferma.
Così correttamente ricostruita la vicenda processuale, non si è in presenza di

pronunciare sentenza di cui all’articolo 37 secondo comma cod. proc. pen.
Quindi il ricorso non presenta motivi specifici rispetto alla effettiva ragione
per la quale è stata disposta la sospensione dei termini di custodia.
Valutate le ragioni della inammissibilità, risulta adenata la misura della
sanzione pecuniaria di cui in dispositivo.,‘ I 6)1 l’t h t
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C/24.A

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma Iter Disp. Att. Cod. proc. pen.
Roma sì deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2013

una sospensione dei termini per il periodo corrispondente alla fase di divieto di

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