Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5012 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5012 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENZI MARIO N. IL 30/04/1986
avverso la sentenza n. 2726/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
27/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ci’ L eco
o (M. 12-U–P
che ha concluso per
)

e

f/,’41r – D(ee

Udito, per a parte civile, l’Avv
Uditi dife or Avv.

C-o

Data Udienza: 14/01/2014

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Modica, con sentenza in data 29.03.2010, ha affermato la
penale responsabilità di Benzi Mario, chiamato a rispondere del reato di furto
aggravato ex art. 625, comma primo, nn. 2 e 7 cod. pen., in concorso con altri. Il
Tribunale, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2, cod. pen., condannava il
Benzi alla pena di un anno di reclusione ed € 400,00 di multa.
2.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 27.06.2012, ha

29.03.2010. Il Collegio ha osservato che era stata raggiunta ampia ed esauriente
prova circa il furto consumato in danno di Cavallo Antonio. Ed ha rilevato che la
deposizione resa dal predetto Cavallo Antonio era assai conducente, pur con quale
imprecisione lessicale, circa la condotta posta in essere dagli imputati.
3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Catania ha
proposto ricorso per Cassazione l’imputato, Benzi Mario, a mezzo del difensore.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’erronea interpretazione dei
mezzi di prova. La parte osserva che il compendio probatorio si esaurisce nelle
dichiarazioni rese dalla parte offesa; ritiene che la credibilità del dichiarante debba
essere valutata globalmente; e sottolinea che il primo giudice aveva evidenziato
che la narrazione risultava credibile, benché il dichiarante non fosse stato in grado
di effettuare in maniera autonoma la ricostruzione di quanto accaduto. L’esponente
rileva di essersi doluto, nell’atto di appello, dell’apprezzamento della predetta prova
dichiarativa effettuato dal Tribunale; ed assume che la Corte di Appello non abbia
fornito alcuna motivazione, al riguardo.
Con il secondo motivo, il deducente lamenta il vizio motivazionale, in
riferimento alla mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, delle
doglianze afferenti al tema di prova, affidato al primo motivo.
Considerato in diritto
4. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
4.1 Procedendo all’esame congiunto dei motivi di doglianza, si osserva che
la Corte di Appello, con la sentenza in esame, si è limitata ad affermare che la
deposizione resa da Cavallo Antonio, se pure contenente qualche imprecisione
lessicale, risultava conferente al fine della affermazione di penale responsabilità
degli imputati, omettendo di confrontarsi sul tema che era stato specificatamente
devoluto dalla parte appellante, relativo alla credibilità della dichiarazione resa
dalla parte offesa, a fronte degli elementi di incoerenza, emergenti dal racconto
effettuato dal medesimo dichiarante. Il ricorso, pertanto, in riferimento al dedotto
vizio motivazionale, non presenta profili di inammissibilità e consente
l’instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione.

2

confermato la richiamata sentenza di condanna resa dal Tribunale di Modica in data

4.2 Tanto Chiarito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per
rilevare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa
estintiva del reato per il quale si procede, essendo spirato il termine di prescrizione
massimo, pari ad anni sette e mesi sei. Ed invero, il fatto per il quale si procede è
stato commesso in data 10.11.2005 e deve trovare applicazione la più favorevole
disciplina di cui al novellato art. 157 cod. pen., venendo in rilievo il termine edittale
di pena di cui all’art. 625, comma 1, cod. pen. Esclusa, peraltro, la ricorrenza delle

valutazioni rese dai giudici di merito, di primo e secondo grado, in ordine
all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, si osserva conclusivamente
che il termine prescrizionale massimo è spirato il 10.05.2013, successivamente
rispetto alla sentenza impugnata, che è stata resa in data 27.06.2012.
5. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, in data 14 gennaio 2014.

condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, in considerazione delle conformi

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