Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50119 del 26/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 50119 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. da:
PARAGLIOLA DOMENICO n. 6/7/1966
avverso la sentenza n. 13799/2012 del 12/10/2012 della CORTE DI
CASSAZIONE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di Paragliola Domenico, munito di procura speciale, propone
ricorso straordinario avverso la sentenza di questa Corte seconda sezione penale
numero 2458/2012 del 12 ottobre 2012, depositata il 23 ottobre 2012, che
annullava la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 4 ottobre 2011
escludendo il reato di detenzione d’arma e rinviando per il trattamento
sanzionatorio. Osserva che la Corte, pur accogliendo il primo motivo di ricorso
affermando che nel caso di specie la condotta di detenzione di arma era
assorbita del reato di porto di arma, nonché accogliendo il terzo motivo
annullando l’applicazione dell’aumento di pena per continuazione, non adottava
alcuna decisione, neanche implicita, in riferimento al secondo motivo. Con
quest’ultimo Paragliola denunziava il vizio di motivazione e la violazione di legge
in relazione agli artt. 628 comma 3 0 , 63 comma 4° e 99 cod. pen. per essere
stata erroneamente applicata la disposizione di cui all’art. 63 comma 4° cod.

Data Udienza: 26/09/2013

pen.: difatti, aumentata la pena base del reato di rapina per la aggravante ad
effetto speciale di cui al 3 0 comma dell’art. 628 cod. pen., la Corte di appello
aveva ulteriormente aumentato la pena per la recidiva ritenuta un’aggravante ad
effetto speciale; ma tale aumento non era consentito e, comunque, non era stata
offerta alcuna motivazione al riguardo. La totale assenza di riferimenti a tale
motivo nella citata sentenza di questa Corte integra, quindi, l’errore percettivo di
cui all’art. 625 bis cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.

effettivamente, come sostiene il ricorrente, secondo il principio affermato
dalla

Cass., Sez. Un., 21 giugno 2012, Brunetto,

egli è legittimato alla

proposizione di ricorso straordinario, in quanto “condannato” è anche colui nei
cui confronti si sia formato giudicato parziale e sia stato disposto nuovo giudizio
di rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio in
riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante.
Nel caso di specie, però, non vi è alcuna autonomia tra la parte che si
assume passata in giudicato della sentenza ed il trattamento sanzionatorio e
quella per la quale vi è stato annullamento con rinvio. Difatti il rinvio è stato
disposto per la complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio
laddove, se fosse stato possibile il semplice scorporo delle pene applicate quale
aumento per continuazione per il reato di detenzione d’arma (ritenuto assorbito
dalla sentenza di questa Corte nel porto d’arma), allo scorporo avrebbe
provveduto la medesima Corte disponendo l’annullamento senza rinvio e
rideterminando la pena.
Ma, sotto altro profilo vi è parimenti una ragione di inammissibilità. Rilevato
che anche il ricorso di cui all’art. 625 bis cod. proc. pen. sia ammissibile solo
laddove vi sia un interesse concreto alla correzione dell’errore materiale, va
considerato che il rinvio per determinazione della pena è stato disposto con la
sentenza di questa Corte in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio
per cui il giudice del rinvio dovrà rideterminare la pena nel rispetto delle regole
con il solo limite del divieto di applicare una pena maggiore / essendovi stato
ricorso del solo imputato.
Pertanto, anche laddove si dovesse rilevare l’effettivo errore materiale
dedotto dalla difesa, non potrebbe riconoscersi un vantaggio diverso ed ulteriore
rispetto al già stabilito obbligo di determinare la pena tenendo anche conto delle
modalità di applicazione delle aggravanti.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione va equamente
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

La inammissibilità rileva sotto due profili:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Ro a così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2013
il P

sid nte

e estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA