Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50114 del 21/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 50114 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ORRU’ MASSIMO N. IL 09/04/1963
avverso la sentenza n. 378/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
16/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
CAAAA-v-t-U.A’
che ha concluso per , 2,Lith).AAA.4„..du.
c_AA
efiA.

94,0t,

riA-A4Ck ‘1.~ I ..è3 t1-4.

4,i4A.A,

C-et•tht-~ti-‘411″)’°”-A-

94

Udito, per la parte civ . , l’Avv
Udit i difensor Avv.
put/2CA.A1–rrtAt

‘..t..k

2 ( “. c..‹,c;114 -7.4.4.2.4…420

2r-

Data Udienza: 21/11/2013

41941/12 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Il 16.7.12 la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la condanna di
MASSIMO ORRU’, deliberata dal locale GUP in data 11.1.2008 per i reati di cui agli
artt. 4 legge 110/75 e 81 cpv c.p., 73 dPR 309/90 [alle 4.15 del 3.7.2006, a bordo
dell’autovettura condotta dall’imputato erano stati rinvenuti tre coltelli a

termosaldate, contenenti cocaina (sotto la leva del cambio), 110 euro (in tasca)].

2. A mezzo del difensore ricorre ORRU’, con unico motivo che enuncia vizio di
motivazione apparente e violazione dell’art. 203 c.p.p..
L’argomentare della Corte cagliaritana sarebbe ‘zoppo’: riconosciuti lo stato di
tossicodipendente e la compatibilità del quantitativo con l’uso personale, la
suddivisione in dosi e il possesso del denaro (questo per la titolarità di pensione di
invalidità e per la incompatibilità della composizione della somma con la vendita al
minuto e della stessa sua disponibilità con l’acquisto o la parziale precedente
cessione) non avrebbero potuto essere considerati elementi determinanti nel senso
della destinazione a spaccio.
La Corte avrebbe poi violato l’art. 203 c.p.p., facendo assumere rilievo
argomentativo determinante al fatto che il controllo di ORRU’ era stato mirato in
esito a voci confidenziali, la cui fonte non era stata indicata dal teste di polizia che
aveva riferito la circostanza.
2.1 Con memoria del 4.11.13 il difensore svolge deduzioni a sostegno del
ricorso, evidenziando l’irrilevanza sul punto dell’inutilizzabilità delle voci
confidenziali dell’essere stato il processo definito con rito abbreviato nonché del
frazionamento delle dosi in sé considerato.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato, ai limiti della stessa inammissibilità (le censure sulla
lettura alternativa del materiale probatorio risolvendosi sostanzialmente in
doglianze di merito all’apprezzamento dei due Giudici).
La Corte distrettuale ha confermato l’apprezzamento del GUP valorizzando i
dati: del frazionamento dello stupefacente (sei dosi in confezioni termosaldate
occultate sotto la leva del cambio), del possesso non giustificato del denaro (la
“modesta pensione” essendo stata documentata solo per periodo di tempo

serramanico (nel cruscotto), un involucro con sei bustine di cellophane,

41941/12 RG

2

successivo ai fatti e comunque risultando la stessa non sufficiente a consentire
acquisti di cocaina in aggiunta alle necessità di vita), dell’irrilevanza dell’esito
negativo della perquisizione domiciliare (essendo compatibile con l’acquisto e la
rivendita poi nel proprio quartiere, a prezzi maggiorati, di dosi già confezionate
della costosa tipologia di stupefacente), del possesso dei tre coltelli coerente alle
evenienze connesse alla gestione di stupefacente.
E’ vero che la Corte d’appello, a sostegno argomentativo ulteriore, ha
richiamato anche il carattere ‘mirato’ del controllo originato da voce confidenziale di

dell’art. 203 c.p.p. (ed infatti ignorato dal GUP). E tuttavia risulta evidente (dalle
modalità del concreto sviluppo dell’argomentare) il carattere solo accessorio del suo
apporto all’apparato complessivo della motivazione: si tratta di argomento che
segue gli altri in confutazione di un dato – l’esito negativo della perquisizione – che
viene superato con l’argomento della compatibilità con l’acquisto e rivendita di ciò
che è già pronto per plurime cessioni, esso del tutto indipendente, sul piano logico,
dalla connessione con la fonte confidenziale che originerebbe il controllo mirato.
Anche in ordine alla giudicata concreta valenza accusatoria della suddivisione
in dosi, la Corte cagliaritana ha dato una spiegazione ‘economica’ non palesemente
incongrua al fatto come riferito ed immune da contraddittorietà o manifesta
illogicità (p. 2).
In definitiva, vi è un articolato apprezzamento di merito immune dalle censure
di ordine logico rivoltegli, che non può essere posto in discussione in questa sede di
legittimità.

4. La giudicata ammissibilità del ricorso comporta la rilevanza del decorso del
tempo che ha condotto alla prescrizione della contravvenzione sub A, maturata 49
giorni dopo il 3 luglio 2012.
Le concrete modalità di quantificazione della pena, indicate dal GUP e non
integrate dalla Corte distrettuale, impediscono a questa Corte di provvedere in
questa sede alla necessaria rideterminazione della pena, imponendo l’annullamento
con rinvio della sentenza perché altra sezione della stessa Corte d’appello provveda
all’incombente.
Infatti, il GUP ha quantificato la pena base in un anno di reclusione e 3000
euro di pena detentiva, procedendo poi ad un unico aumento sia per la
continuazione interna al delitto sub B (ritualmente contestata nell’imputazione in
relazione al controvalore di 110 euro) che per la continuazione esterna relativa alla
contravvenzione sub A, aumento quantificato senza ulteriori interne distinzioni in

cui non è stata indicata l’identità. Si tratta di rilievo probatorio inutilizzabile ai sensi

41941/12 RG

3

tre mesi di reclusione (sul punto non vi era stata impugnazione della parte pubblica
in ordine al mancato aumento di pena pecuniaria), da ultimo riducendo del terzo di
legge per il rito. Che l’aumento riguardasse entrambe le continuazioni si evince con
chiarezza anche dal primo periodo della seconda parte della seconda pagina della
motivazione (la sentenza non indica i numeri delle pagine dell’atto).

P.Q.M.

capo A perché estinta per prescrizione.
Rigetta nel resto il ricorso e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra
sezione della Corte d’appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 21.11.2013

Annulla/la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA