Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50113 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50113 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ISIARIA SMART N. IL 23/05/1985
avverso la sentenza n. 3342/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
05/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5., 0 32..9
che ha concluso per i

Udito, per 1h parté civile, l’Avv
Udit i dif or Avv.

Data Udienza: 21/11/2013

41863/12 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza del 5.6.12 la Corte d’appello di Venezia confermava la
colpevolezza di SMART ISIARIA, deliberata dal GIP di Rovigo il 21.9.11 per aver
ceduto cocaina a più persone, riconoscendo l’attenuante del quinto comma dell’art.
73 dPR 309/90 e rimodulando in coerenza il trattamento sanzionatorio.
Con atto personale ricorre l’imputato, enunciando unico motivo di

“illogicità” della motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. ed alla sussistenza di
prove a suo carico. Critica l’ “interpretazione” con cui la Corte distrettuale ha
spiegato le diverse dichiarazioni di tal Borsatti (uno degli acquirenti) nei suoi
confronti e le ragioni della ritenuta attendibilità di questi, essendo stata attribuita
credibilità a dichiarazioni poi ritrattate e comunque a mere congetture.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è palesemente inammissibile per essere il motivo al tempo stesso
generico e diverso da quelli consentiti.
La lettura dell’analitica motivazione d’appello attesta che le prove
argomentate dal Giudice distrettuale sono diverse, articolate e convergenti
(dichiarazioni e riconoscimenti fotografici di più acquirenti, iniziale piena
confessione dell’imputato poi ridotta alle cessioni per una sola delle persone
indicate nel capo di imputazione): le dichiarazioni di Borsatti sono solo una delle
fonti di prova. Ciò indica la genericità del motivo di ricorso, che non si confronta con
il restante e assorbente materiale probatorio. Ma anche quanto alle dichiarazioni di
Borsatti la Corte veneziana ha motivato in modo specifico le ragioni della giudicata
sua attendibilità sul punto delle cessioni a sé ed al deceduto Zarantonello: e sui due
punti le censure del ricorso si risolvono in doglianze di mero fatto.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, equa al caso, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21.11.2013

2.

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