Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5011 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5011 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VELOTTI ETTORE N. IL 31/03/1980
VELOTTI DOMENICO N. IL 03/10/1978
avverso la sentenza n. 7124/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Data Udienza: 14/01/2014

Ritenuto in fatto
1.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 28.02.2012, ha

confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Napoli in data
18.04.2011, nei confronti di Velotti Ettore e Velotti Domenico, in ordine al reato di
furto aggravato dal numero delle persone, dalla violenza sulle cose e dall’uso del
mezzo fraudolento. Il Collegio ha osservato che andavano condivise le valutazioni
effettuate dal primo giudice, sia in ordine alla affermazione di penale responsabilità
degli imputati, sia in riferimento alla sussistenza delle ritenute circostanze

aggravanti. Al riguardo, la Corte di merito rilevava che sussisteva l’aggravante ex
art. 625, n. 2) cod. pen., della violenza sulle cose, anche ed indipendentemente da
quella del mezzo fraudolento consistito nell’occultamento della merce sottratta in
una borsa, previa rimozione del sistema antitaccheggio.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Napoli hanno
proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del difensore.
I ricorrenti denunciano la violazione di legge e il vizio motivazionale,
osservando che la Corte territoriale ha omesso di scrutinare il motivo di censura che
era stato dedotto in sede di appello, relativo alla aggravante del mezzo fraudolento.
Sotto altro aspetto, i deducenti si dolgono della entità delle pene inflitte.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1 La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata, ha
confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 18.04.2011, nei
confronti di Velotti Ettore e Velotti Domenico, in ordine al reato di furto aggravato
dal numero delle persone, dalla violenza sulle cose e dall’uso del mezzo
fraudolento. Nel sintetico percorso argomentativo posto a fondamento della
decisione, sopra richiamato, il Collegio ha evidenziato che nel caso di specie
sussistevano, in particolare, le aggravanti di cui all’art. 625, n. 2 cod. pen., dell’uso
di violenza sulle cose e del mezzo fraudolento.
3.2 Tanto chiarito, giova rilevare, venendo ad esaminare il primo ordine di
censure dedotto dagli odierni ricorrenti, che i prevenuti sono stati ritenuti
responsabili dell’impossessamento di merce sottratta dai banchi di vendita di un
centro commerciale; e che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente
l’aggravante del mezzo fraudolento, ex art. 625, n. 2, cod. pen. in ragione
dell’occultamento della merce all’interno di una borsa.
Orbene, la sentenza impugnata risulta vulnerata dalla denunciata
violazione di legge.
Preme evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione
hanno recentemente chiarito che l’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento di cui
all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. delinea una condotta, posta in essere nel
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corso dell’iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da
insidiosità, astuzia, scaltrezza; volta a sorprendere la contraria volontà del
detentore ed a vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa. E
che tale insidiosa, rimarcata efficienza offensiva non si configura nel mero
occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita
a self service, trattandosi di banale, ordinario accorgimento che non vulnera in
modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del bene (Cass. Sez. U, Sentenza n.

decisione ora richiamata, muovendo dal rilievo in base al quale il principio di
offensività afferisce alle specifiche modalità aggressive della condotta criminosa,
hanno in particolare evidenziato che il mezzo fraudolento si riferisce non a
qualunque banale, ingenuo, ordinario accorgimento, ma richiede qualcosa in più:
un’astuta, ingegnosa e magari sofisticata predisposizione. Ed hanno osservato che
il mero nascondimento nelle tasche, “in borsa”, sulla persona di merce prelevata dai
banchi di vendita costituisce un mero accorgimento, banale ed ordinario in tale
genere di illeciti; privo dei connotati di studiata, rimarchevole efficienza aggressiva
che caratterizza l’aggravante di cui si tratta (Cass. Sez. U, Sentenza n. 40354 del
18/07/2013, cit.).
3.3 In applicazione dei principi di diritto ora richiamati che, secondo diritto
vivente, delineano l’ambito applicativo della circostanza aggravante in esame, si
impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’aggravante del
mezzo fraudolento di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., con rinvio ad
altra sezione della Corte di Appello di Napoli, per nuova valutazione sul punto.
Resta assorbito ogni altro motivo di doglianza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 625 n. 2
c.p. (mezzo fraudolento) e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, in data 14 gennaio 2014.

40354 del 18/07/2013, dep. 30/09/2013, Rv. 255974). Le Sezioni Unite, nella

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