Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50107 del 30/10/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50107 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BOVONE Valter, nato ad Alessandria il 7/10/1958
contro la sentenza della Corte di appello di Torino, emessa in data 9/3/2012;
– letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale, Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per
manifesta infondatezza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Il difensore di Valter Bovone ricorre per cassazione contro la decisione
indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della
sentenza di condanna emessa il 29 gennaio 2009 dal Tribunale di Alessandra, ha
ridotto la pena inflitta al Bovone per il residuo reato di cui all’art. 334 cod. pen. a
mesi otto di reclusione ed euro 100 di multa.
2. Il ricorrente deduce nullità del decreto che dispose il giudizio per
violazione dell’art. 552.1 lett c) c.p.p.
3. L’art. 429, comma 2, c.,p.p., prevede la nullità del decreto che dispone il
giudizio “se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è
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l’indic>azione di uno dei
requisiti previsti dal comma 1, lettere c) ed 0”.
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Data Udienza: 30/10/2013
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L’art. 181, comma 3, c.p.p. dispone che “le nullità concernenti il decreto che
dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite
entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1”
4.
La mancanza di tempestiva eccezione, impone la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
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pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle