Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50107 del 16/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50107 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ONISHKEVYCH LYUDMYLA N. IL 21/05/1973
avverso la sentenza n. 1161/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
07/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha
ha concluso per),

Udito, per 1

arte civile, l’Avv

Udi • difensor Avv.

Data Udienza: 16/10/2015

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 07/01/2014 la Corte d’appello di Salerno ha confermato la
decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia
Onishkevych Lyudmyla, in relazione al reato di rissa.
2. Nell’interesse dell’imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il
quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge.
In particolare, si rileva: a) che all’udienza del 21/12/2012 la Corte d’appello
aveva dichiarato la contumacia della ricorrente, senza esaminare la questione,

citazione in appello, per avere l’imputata modificato l’elezione di domicilio, con
verbale del 20/04/2009; b) che illegittimamente, all’udienza del 07/10/2014, era
stata dichiarata, alla stregua della disciplina introdotta dalla I. n. 67 del 2014,
l’assenza dell’imputata, in tal modo pregiudicando l’interesse di quest’ultima a
valersi delle garanzie difensive previste dalla legge previgente; c) che la
sentenza impugnata non aveva fornito alcuna motivazione in ordine alla richiesta
di nuova determinazione della pena né aveva chiarito alla stregua di quali criteri
avesse determinato l’ammontare delle spese di giudizio in favore della parte
civile; d) che in ogni caso l’imputata era del tutto estranea, alla stregua della
stessa ricostruzione operata dalla Corte territoriale, alla colluttazione sviluppatasi
tra più persone, a seguito un contrasto insorto fra due soggetti.

Considerato in diritto
1. La prima articolazione dell’unico motivo di ricorso è fondata, giacché, a fronte
della modifica dell’elezione di domicilio operata dalla ricorrente, in data anteriore
alla notifica del decreto di citazione in appello, quest’ultima è stata tentata in
luogo diverso, sollevando l’immediata eccezione difensiva, con la nota del
14/12/2012.
Tale profilo, in quanto investe la stessa regolare instaurazione del
contraddittorio, assorbe le restanti doglianze prospettate con il ricorso per
cassazione.

2. In conseguenza la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo
esame alla Corte d’appello di Napoli.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello
di Napoli.
Così deciso in Roma il 16/10/2015

Il Componente estensore

GINTAT

Il Presidente

sollevata con nota del 14/12/2012, della nullità della notifica del decreto di

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