Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50106 del 30/10/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50106 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procura generale della Corte di appello di Palermo
nel procedimento penale nei confronti di
BURZILLERI Gaetano n. 28/12/1950 a Palermo
contro la sentenza della Corte di appello di Palermo, emessa in data 6/3/2013;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
– udito il difensore avv. C. Passero in sostituzione dell’avv. G. Valenti che ha
concluso associandosi alla richiesta del P.G.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione contro la decisione indicata in
epigrafe, con cui la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo
grado, ha assolto Gaetano Burzilleri “perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato” dal delitto di cui all’art. 334 cpv. cod. pen., per avere sottratto l’autocarro tg.
CC062AF, di sua proprietà ed affidato alla sua custodia a seguito di sequestro
amministrativo disposto nei suoi confronti il 18 gennaio 2005.
La denuncia penale era stata inoltrata dai Carabinieri che, recatisi il 14
settembre 2006 presso l’imputato per notificargli il provvedimento di dissequestro
dell’autocarro, non avevano rinvenuto il veicolo nel luogo in cui era stato disposto il
sequestro.
Data Udienza: 30/10/2013
2. Il ricorrente deduce, ex art. 606.1 lett. b) c.p.p., errata applicazione delle
a legge penale, con riferimento agli artt. 15 c.p. e 9 L. n. 689/1981.
3. Il ricorso non ha fondamento. La Corte d’appello ha fatto corretta
circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi
dell’art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto
dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose
sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 cod. pen., atteso che la norma
sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la
conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente Sez.
U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 248721).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 30 ottobre 2013
applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condotta di chi