Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50103 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50103 Anno 2013
Presidente: LANZA LUIGI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Senzio Savino Domenico, nato ad Andria il 26.6.1956
avverso la sentenza del 26 settembre 2012 emessa dalla Corte d’appello di
Bari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale, Giuseppe Volpe, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 24/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Bari, in parziale
riforma della sentenza emessa il 2 dicembre 2011 dal Tribunale di Trani, ha
confermato la responsabilità di Savino Domenico Senzio in ordine al reato di
cui all’art. 388 comma 1 c.p., mentre ha assolto la coimputata, Maria Curci,

Secondo la sentenza il Senzio, dopo avere ricevuto la notifica del precetto
a seguito del decreto ingiuntivo emesso il 21 ottobre 2005 nei suoi confronti
dalla società creditrice Merigel, avrebbe posto in essere una serie di atti
simulati al fine di sottrarre i propri beni alla procedura esecutiva, consistiti nel
trasferire fittiziamente la propria residenza da via Tolomeo a via Gramsci e poi
in via Rondella nella città di Margherita di Savoia, nonché nell’intestare
fittiziamente a Maria Curci l’immobile di via Tolomeo.

2. L’avvocato Gennaro Cefola, nell’interesse dell’imputato, ha proposto
ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 388 comma 1
c.p., assumendo la mancanza sia dell’elemento oggettivo, che di quello
soggettivo del reato. Secondo il ricorrente non vi sarebbe stato alcun
trasferimento fittizio dei beni e, soprattutto, non sarebbero stati sottratti in
alcun modo all’adempimento degli obblighi civili: in particolare, si rappresenta
che i trasferimenti di residenza non sono stati funzionali ad impedire
l’esecuzione del provvedimento del giudice civile e del resto la parte creditrice
avrebbe potuto procedere al pignoramento mobiliare sui beni presenti
nell’abitazione di via Gramsci durante l’accesso del 4.1.2007 dal momento che
i conduttori di quell’appartamento, Curci e Matera, dichiararono quali beni
fossero di proprietà del Senzio. In altri termini, si assume che i trasferimenti
di residenza non hanno impedito di procedere al pignoramento, sicché il reato
in contestazione nemmeno è configurabile, tenuto conto che la norma
incriminatrice esige che sia infruttuosa l’esecuzione.
Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione e la violazione
dell’art. 192 c.p.p., non avendo i giudici di merito dimostrato che l’imputato
abbia intestato fittiziamente l’immobile alla Curci, immobile di cui quest’ultima

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per non aver commesso il fatto.

è proprietaria da tempo; peraltro, l’assoluzione della Curci rende la sentenza
intrinsecamente contraddittoria, fondandosi su meri elementi di sospetto.

3. Il difensore della costituita parte civile ha depositato una memoria con
cui chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

4.1. Preliminarmente si osserva che i fatti contestati all’imputato sono
precedenti alla modifica normativa del primo comma dell’art. 388 c.p. ad
opera della legge 15 luglio 2009 n. 94 (art. 3), che ha modificato il
presupposto del reato, sostituendo il richiamo alla “sentenza di condanna” con
il riferimento al “provvedimento dell’autorità giudiziaria”.
In relazione alla precedente formulazione dell’art. 388 comma 1 c.p. si è
posto il problema se il decreto ingiuntivo non opposto possa rientrare tra i
presupposti della fattispecie, dal momento che il riferimento alla sentenza di
condanna sembra evocare la necessità di una decisione di merito pronunciata
in base ad una piena cognitio, con esclusione del procedimento monitorio
privo di tale caratteristica.
Il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza prevalente, formatasi
prima della novella del 2009, che ha dato un’interpretazione estensiva al dato
normativo, precisando che la norma incriminatrice tutela non solo l’autorità
della decisione giudiziaria, ma anche indirettamente l’azione esecutiva, che da
essa deriva (Sez. VI, 23 novembre 2004, n. 49974, Gioda; Sez. VI, 22
maggio 2002, n. Cucco), per cui anche il decreto ingiuntivo non opposto può
costituire il presupposto del reato in questione, proprio in virtù della sua
idoneità ad essere messo in esecuzione.

4.2. Il reato oggetto di contestazione richiede tre condizioni: 1) esistenza
di un obbligo accertato o in corso di accertamento; 2) atti simulati o
fraudolenti sui beni, 3) inottemperanza all’ingiunzione di eseguire il
provvedimento del giudice.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella specie, la condotta “fraudolenta” sarebbe costituita, oltre che dalla
intestazione di un immobile a Maria Curci, dal fittizio trasferimento della
residenza da parte dell’imputato al fine di impedire il pignoramento dei beni di
sua proprietà.
Per quanto riguarda la prima delle condotte indicate, la sentenza ritiene
dimostrata l’intestazione fittizia dell’immobile esclusivamente in base alla

circostanze queste che, evidentemente, possono essere considerate meri
indizi, ma che non possono assurgere, da sole, a provare l’avvenuta ed
effettiva intestazione fittizia, idonea cioè a pregiudicare l’esecuzione del
provvedimento giudiziario. Su questo punto la motivazione appare carente.
Peraltro, la stessa insufficienza motivazionale si riscontra in relazione alle
altre condotte contestate, in quanto i giudici hanno omesso ogni
considerazione in ordine al fatto – di cui dà conto la stessa sentenza – che non
vi sarebbe stata alcuna inottemperanza ad eseguire il decreto ingiuntivo, dal
momento che nell’accesso del 4.1.2007 sarebbe stato possibile il
pignoramento da parte del creditore procedente avendo i conduttori
dell’immobile di via Gramsci dichiarato quali fossero i beni di proprietà
dell’imputato. Circostanza questa che appare rilevante, soprattutto se si tiene
conto che successivamente, secondo quanto assume la difesa, nello stesso
appartamento il creditore ha eseguito regolarmente il pignoramento mobiliare
sui beni del Senzio. In questo caso la sentenza non chiarisce la effettiva
portata delle condotte fraudolente poste in essere dall’imputato, non
risultando dimostrata la concreta capacità dei mutamenti di residenza di
impedire la esecuzione del provvedimento giudiziale.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per un nuovo giudizio.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra
sezione della Corte d’appello di Bari.
Così deciso il 24 ottobre 2013

4

“intestazione sul citofono” e al “pagamento degli oneri condominiali”,

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