Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5010 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5010 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CADEMARTORI FRANCO N. IL 18/06/1966
avverso la sentenza n. 4410/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per –

Q

4-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 10/01/2014

RITENUTO IN FATTO

Avverso tale sentenza la difesa del Cademartori
proponeva appello.
La Corte di appello di Milano, in data 18.04.2013,
confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo
grado e condannava l’appellante al pagamento delle
spese processuali del grado. Avverso tale sentenza
il Cademartori, a mezzo del suo difensore,
proponeva ricorso per Cassazione e concludeva
chiedendone l’annullamento con ogni conseguente
statuizione.
Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per i
seguenti motivi:
violazione ed erronea applicazione degli
l)
articoli 94 e 95 c.p. e dell’art.495, comma 2,
c.p., ex art. 606 lett.b) e d) c.p.p..
manifesta
e/o
contraddittorietà
Carenza,
2)
illogicità della motivazione.
Sosteneva sul punto il difensore che la Corte
territoriale aveva avallato pedissequamente le
determinazioni del Tribunale senza indagare sulla
effettiva sussistenza della capacità di intendere e
di volere dell’imputato, che sarebbe stato affetto
da cronica intossicazione da alcool, seppure
reversibile, mentre invece era stato ritenuto
soltanto uno stato di abitualità nell’uso di
bevande alcoliche, tale da non incidere sulla
imputabilità.
In tale situazione avrebbero dovuto essergli quanto
meno concesse le circostanze attenuanti generiche e
il beneficio della sospensione condizionale della
pena, essendo l’imputato persona dedita al lavoro,
soltanto affetta da un problema di dipendenza
alcolica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I proposti motivi di ricorso sono infondati.

p7

Con sentenza in data 19 marzo 2010 il Tribunale di
Milano dichiarava Cademartori Franco colpevole del
reato di cui all’articolo 186, comma 2 del decreto
legislativo 30.04.1992 n. 285 e lo condannava alla
pena di mesi 2 e giorni 10 di arresto ed euro 1.200
di ammenda, con la sostituzione della pena
detentiva nella pena pecuniaria pari ad euro 2.660
di ammenda.

PI

Per quanto attiene al primo si osserva che la
sentenza di appello, che conferma quella di primo
grado, costituisce con quest’ultima un unico
compendio motivazionale ed è fornita di una
motivazione assolutamente adeguata e immune da vizi
logici.
Tanto premesso si osserva (cfr. Cass., Sez.4, Sent.
n.4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento
del controllo della motivazione, la Corte di
Cassazione non deve stabilire se la decisione di
merito proponga la migliore ricostruzione dei
fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma
deve
limitarsi
a
verificare
se
questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento; ciò in quanto l’art.606, comma l,
lett.e) c.p.p. non consente a questa Corte una
diversa lettura dei dati processuali o una diversa
interpretazione delle prove, perché è estraneo al
giudizio di legittimità il controllo sulla
correttezza della motivazione in rapporto ai dati
processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza
impugnata appare logica e congrua e supera quindi
il vaglio di questa Corte nei limiti sopra
indicati. I giudici della Corte di appello di
Milano, per quanto attiene alla sussistenza della
capacità di intendere e di volere dell’imputato,
hanno infatti evidenziato che doveva escludersi che
Cademartori fosse affetto da cronica
il
intossicazione da alcool. Hanno poi fatto
riferimento alle conclusioni a cui era pervenuta la
dott.ssa Davoglio, esperta della materia e a
conoscenza dei problemi del ricorrente, la quale
aveva escluso nel Cademartori la sussistenza della
cronica intossicazione, che avrebbe determinato
esiti permanenti, mai riscontrati e aveva invece
rilevato una dipendenza da alcool, ragion per cui
aveva ritenuto di fare ricorso alla
disintossicazione al fine di evitare il sorgere di
sintomi astinenziali.
Assolutamente adeguata e congrua è poi la
motivazione della sentenza impugnata a proposito
del diniego delle attenuanti generiche e della
mancata concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena, avendo i giudici di
appello fatto riferimento, quanto alle prime, alla
esistenza di un precedente specifico e alla
mancanza di altro elemento a lui favorevole, quanto
al secondo, alla gravità del fatto e alla
personalità del soggetto.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuale.

PQM

Così deciso in Roma il 10.01.2014

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

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