Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 501 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 501 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATERA ANTONIO N. IL 21/12/1962
avverso la sentenza n. 3460/2011 TRIBUNALE di GENOVA, del
04/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che il Tribunale di Genova con sentenza del 04/05/2012 ha dichiarato Matera Antonio colpevole
del reato di cui agli art. 4 e 38 della L. n. 300/1970, a lui ascritto perché, in qualità di gestore della
S.r.l. Albicocca, utilizzava un apparei di videosorveglianza a circuito interno per finalità di
controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, condannandolo alla pena di E 1.000,00 di ammenda;
– che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, ha accertato, sulla base di una

di fatto della predetta società;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunziando violazione
di legge e manifesta illogicità della motivazione per travisamento ed erronea interpretazione delle
risultanze probatorie attinenti al ruolo da lui svolto nella vicenda criminosa;
– che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e,
con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di E 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

serie di elementi indiziari (pag. 3 della sentenza) che il Matera svolgeva mansioni di amministratore

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