Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50096 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50096 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PISTOIA
nei confronti di:
EVANGELISTI MARCELLO N. IL 06/03/1949
inoltre:
EVANGELISTI MARCELLO N. IL 06/03/1949
avverso l’ordinanza n. 40/2012 TRIB. LIBERTA’ di PISTOIA, del
28/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/11/2013

—1- Il P.M. di Pistoia ed Evangelisti Marcello, con due atti distinti, ricorrono per cassazione
avverso l’ ordinanza del tribunale della stessa città in data 28.2/15.7.2013 che, in sede di riesame e di rinvio — di due sequestri preventivi aventi ad oggetto rispettivamente beni mobili,l’ uno,
cinque immobili, l’altro, entrambi disposti nel contesto del procedimento penale contro il predetto
Evangelisti, indagato dei reati di associazione a delinquere, corruzione per atti contrari all’ ufficio
e turbata libertà degli incanti – ex arti. 416 ,319 e 353 c.p. -, riduceva il compendio sequestrato,
mantenendone il vincolo su due soli immobili e sulla somma di euro 23.700,00.
La sesta sezione penale di questa Corte, con due sentenza rispettivamente del 23.11./30.11.2012 e
dell’ 11.12/14-12-2012, aveva annullato i due pregressi decreti di sequestro rilevando che nella
valutazione del fumus commissi delicti i giudici del riesame si erano sottratti all’ esame delle
concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle
parti, precludendo l’ utilizzazione dei risultati delle intercettazioni video-ambientali nelle parti in
cui documentavano comportamenti non comunicativi I giudici del rinvio, con riferimento ai delitti
di corruzione ascritti all’ imputato, valorizzavano le dichiarazioni convergenti rese da alcuni degli
imprenditori, assegnatari, in modo fraudolento ,di gare pubbliche, le intercettazioni ambientali dalle
quali si traeva la percentuale del 3% del valore della gara quale prezzo della corruzione,
documentazione infine rappresentativa di un vero e proprio resoconto e memorandum delle tangenti
riscosse. .In base quindi ai profitti delle gare alterate, ridotte rispetto a quelle considerate dal gip,
ed alla percentuale del 3% come sopra determinata provvedevano a mantenere il sequestro su due
immobili del valore rispettivamente di euro 143.600 e 466.200, nonché della somma di euro
23.700,00.
-.2- Il P.M. ricorrente si duole della motivazione della decisione, rilevando che pur riconoscendo il
giudice del riesame che dagli atti emergeva che la percentuale sul valore delle gare concordata era
stata determinata nel 3% dell’ importo complessivo- di euro 20.388.940- degli appalti aggiudicati
dall’ Evangelista, l’ammontare del prezzo confiscabile doveva determinarsi in euro 611.688 con la
conseguenza di doverlo ritenere del tutto proporzionato al valore dei beni sequestrati.
Le ragioni di doglianza dell’ Evangelisti ,invece,si impegnano, da un lato, nel percorrere, gara per
gara, gli indizi posti a fondamento della contestazione dei reati di corruzione e della turbata libertà
degli incanti, per depotenziarli di valore indiziante, dall’ altro nel rilevare che nel determinare il
prezzo della corruzione avrebbe dovuto considerarsi la percentuale del 2% sull’ importo
complessivo degli appalti, peraltro ridotti per aver escluso dalle gare alterate ascrivibili all’
Evangelisti le due dell’ installazione degli autovelox e degli interventi pubblici nel quartiere Le
Formaci.
–2- Infondati entrambi i ricorsi.
Occorre premettere l’ indicazione dei limiti di conoscenza del giudice di legittimità in sede di
ricorso avverso il provvedimento cautelare reale. Il ricorso è consentito, a norma dell’art. 325
comma 1 codice di rito, solo per violazione di legge. E, secondo un principio giurisprudenziale
consolidato, costituisce violazione di legge sia l’omissione totale della motivazione sia la
motivazione fittizia o contraddittoria, che si configurano, la prima, allorché il giudice utilizzi
espressioni di stile o stereotipate e, la seconda, quando si riscontri un argomentare fondato sulla

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, i ricorsi di Evangelisti Marcello e del P.M. di Pistoia;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Giuseppe Volpe, per l’inammissibilità del ricorso
del P.M. e per l’accoglimento del ricorso dell’ imputato;.
Udito il difensore di quest’ ultimo, avv. Giuseppe Castelli, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e del P.M. di Pistoia e dell’ Evangelisti e condanna quest’ ultimo al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13.11.20 13

contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto, con esclusione della motivazione
insufficiente e non puntuale.( cfr.,per tutte, Sez. 1, 31.1/21.2.2012, Chiesi, Rv. 252430).
Ora contraddittorio, invece, si palesa il discorso giustificativo del ricorso del p.m. nella misura in
cui si indica il valore del prezzo della corruzione, suscettibile di confisca, in euro 611.680,00 ed in
base ad una tale conclusione si censurano le determinazioni del giudice del riesame, a fronte del
sequestro di immobili per un valore complessivo di 633.500., superiore a quello pur indicato dallo
stesso P.M.
Infondato,ancora, deve ritenersi il ricorso del!’ Evangelista che svolge un discorso funditus sulla
sussistenza e gravità degli indizi inconferente in sede di legittimità nella particolare prospettiva
della materia de qua. La motivazione giudiziale sul punto deve ritenersi del tutto esaustiva con l’
espulsione, da un lato, dallo spettro delle considerazioni giudiziale dei risultati delle intercettazioni
video-ambientali eseguite nell’ ufficio privato dell’ imputato nella parte relativa alle riprese di
comportamenti non comunicativi- giusto il dictum del giudice di legittimità-, ma con il richiamo,
dall’altro, delle dichiarazioni accusatorie convergenti, delle intercettazioni ambientali e della
documentazione rappresentativa delle tangenti riscosse. Ed ancora esaustiva la motivazione in
merito al prezzo del reato, per avere i giudici del riesame, contrariamente all’assunto del ricorrente,
espulso dalla considerazione il valore delle due gare non ascrivibili a Evangelisti, recuperato però
quel valore per avere commisurato la percentuale de!!’ importo degli appalti non nel 2% come
ritenuto dal gip, bensì in quella del 3% come emerso dalla rivisitazione del suo provvedimento.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte privata che lo
ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento

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