Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50095 del 04/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50095 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
ZELEZNIK GIANFRANCO N. IL 15/05/1954
avverso la sentenza n. 3201/2014 GIP TRIBUNALE di TRIESTE, del
27/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
lette/sKte le conclusioni del PG Dott. 4igAii4.2, eogAS urn

otte.

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Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 04/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1.- Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste ricorre
avverso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. di cui in epigrafe,
con la quale è stata inflitta a ZELEZNIK Gianfranco, in relazione a reato p. e p.
dall’art. 186 comma secondo, lettera c), 2-bis Codice della Strada, la pena di
mesi 8 di arresto ed C 2000 di ammenda, calcolata la diminuente per il rito, pena
condizionalmente sospesa; ed è stata inoltre applicata all’imputato la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno.

determinazione della detta sanzione amministrativa accessoria laddove l’art. 186
comma 2-bis Cod. Strada dispone che, nel caso di incidente stradale provocato
da conducente con un tasso alcolemico di oltre 1,5 g/l, la patente di guida è
sempre revocata. Detta sanzione, pur ricorrendone gli estremi, non è stata nella
specie applicata ed è stata invece irrogata unicamente la sospensione della
patente per un anno.
1.2. – Inoltre, si duole il P.G. ricorrente nel secondo motivo, non è stata
disposta la confisca del veicolo, sanzione amministrativa accessoria che doveva
anch’essa essere obbligatoriamente applicata nel caso di specie.
Il P.G. ricorrente ha quindi chiesto annullarsi la detta sentenza, chiedendo
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso questa Corte ha aderito al motivo
di ricorso, associandosi alla richiesta di annullamento formulata dal P.G.
territoriale.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato e va accolto.
2.1. – Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di
giustizia per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma secondo, lettera c),
aggravato ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo per avere l’imputato
provocato un incidente, e tale aggravante è stata ritenuta in sentenza, come si
desume dalla misura della pena base. Orbene, come evidenziato nel ricorso, il
citato art. 186, comma 2-bis stabilisce che, se il conducente in stato di ebbrezza
con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I provoca un incidente, oltre al raddoppio
della pena, è disposta anche la revoca della patente. Trattasi di sanzione
amministrativa che, per la sua natura, deve essere applicata obbligatoriamente
(al pari delle altre sanzioni amministrative accessorie) anche nell’ipotesi di
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
In aggiunta a quanto precede, il giudice a quo ha omesso di applicare la
sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’automezzo, che anch’essa

2

1.1. – Quale primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge nella

consegue ope legis alla condanna per il reato contestato, atteso che in atti risulta
che l’imputato era proprietario del veicolo con cui commise il reato.
2.2. – L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio,
limitatamente alla sospensione della patente di guida, statuizione che va
pertanto eliminata. Devono essere, invece, disposte sia la revoca della patente di
guida di ZELEZNIK Gianfranco, sia la confisca in via amministrativa del veicolo
da questi condotto in occasione della commissione del reato; ambedue le dette
sanzioni, in quanto obbligatorie e non comprese nel patto tra le parti ai fini

apprezzamenti discrezionali di merito, ben possono essere applicate
direttamente da questa Corte (quanto alla revoca della patente, vds. Cass. Sez.
4, n. 8022 del 28/01/2014 – dep. 19/02/2014, P.G. in proc. Giannella, Rv.
258622; quanto alla confisca dell’automezzo, vds. Cass. Sez. 4, n. 18121 del
18/03/2015 – dep. 29/04/2015, Pg ed altro, Rv. 263440).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta
sospensione della patente di guida, statuizione che elimina; annulla altresì la
sentenza stessa limitatamente alla omessa revoca della patente di guida di
ZELEZNIK Gianfranco e alla omessa confisca del veicolo tg. AH262MG, sanzioni
amministrative accessorie che applica.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2015

IL PRESIDENTE

dell’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc.pen. e nemmeno suscettibili di

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