Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50094 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50094 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASIERO MARIA PIA N. IL 19/01/1963
avverso l’ordinanza n. 37/2013 TRIB. LIBERTA’ di FOGGIA, del
26/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO COZI;
litttc/sentite le conclusioni del PG Dott.
t.01Mr4)1

Udit i difensor

,

/

Data Udienza: 27/11/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 26 marzo 2013, il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice
per il riesame, in accoglimento parziale dell’ istanza di riesame proposta da Casiero
Maria Pia contro il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Lucera
del 20.2.2013, disponeva l’ immediata restituzione ali’ avente diritto del fabbricato
urbano ubicato in Lucera alla via P. Follieri n. P/3; confermava il decreto del GIP
con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di fabbricato urbano ubicato

DE447XD, per la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti

in ordine all’

ipotizzato concorso nel delitto di usura (artt. 110, 644 cod. pen.) in danno di Leone
Vittorio, tenuto conto delle dichiarazioni di quest’ ultimo e del contenuto delle
conversazioni, oggetto di intercettazione telefonica, intercorse tra l’ indagata e
Pietrosanto e tra quest’ ultimo e D’ Errico Michele, nonché del periculum in mora
per la sproporzione del valore dei suddetti beni in relazione al reddito o alle attività
economiche dell’ indagata e per la mancata giustificazione della lecita provenienza
dei beni stessi per l’ inverosimiglianza delle giustificazioni addotte costituite, quanto
all’ autovettura, dalle dichiarazioni di Sacell (recte Sauchelli)i e, per l’ immobile
ubicato in Vico San Gaetano, alla copia della documentazione afferente alle
operazioni bancarie effettuate da Casiero Salvatore con assegno circolare dell’
importo di € 14.000,00, perché l’ atto pubblico di vendita reca indicazione di importi
diversi corrisposti con un assegno circolare ed un assegno bancario aventi numeri
progressivi diversi rispetto a quelli indicati nella copia di assegno circolare oggetto
della produzione difensiva.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ indagata, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento:
1)- a norma dell’ art. 606 c. 1 lett. b) cod. proc. pen. per violazione dell’ art. 321 c.
2 cod. proc. pen. in relazione all’ art. 644 cod. pen. e alli art. 12-sexies I. 356/1992
per essere la decisione impugnata fondata sulle dichiarazioni della sola persona
offesa, inidonee a provare il patto usurario perché contraddette dal comportamento
di Pietrosanto Antonio Vittorio che non ha avuto alcuna remora a parlare
telefonicamente della questione con la moglie, odierna ricorrente, alla quale
palesava il timore che Leone non restituisse il danaro prestato, senza alcun
riferimento ad interessi da corrispondere. Né rilievo assume la sua presenza,
meramente passiva, nel momento della consegna della somma mutuata, tanto più
che il Tribunale ha omesso di tenere conto dell’ attività di indagine difensiva
espletata ex art. 391-ter cod. proc. pen. avendone semplicemente svalutato la
valenza probatoria;
2)- violazione di legge per insussistenza del periculum in mora per non avere il
Tribunale attribuito valenza probatoria alla documentazione difensiva e alle

in Lucera Vico S. Gaetano n. 30 piano terra e di autovettura VW Golf 2.0 TDI tg

dichiarazioni di Sauchelli Guido in ordine alle modalità di vendita della VW Golf
nonché alle deduzioni difensive dimostrative della provvista fornita dal padre della
ricorrente per l’ acquisto dell’ immobile di Vico San Gaetano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché, pur formalmente denunciando (per entrambi i
motivi) violazione di legge, in realtà propone critiche che attengono alla
motivazione del provvedimento impugnato, quanto al fumus commissi delicti per

dichiarazioni della persona offesa senza tenere in debito conto il risultato delle
conversazioni oggetto di intercettazione, e, quanto al periculum in mora, per aver
ritenuto la sproporzione fra il valore dei beni oggetto del sequestro e le capacità
reddituali, attraverso una non condivisa valutazione dei dati probatori offerti dalla
difesa.
Ma l’ art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso l’ ordinanza
di riesame in materia cautelare reale solo per violazione di legge (in particolare solo
per la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione). Nel caso in
esame il Tribunale ha motivato il proprio convincimento, anche con riferimento alla
valutazione di inattendibilità degli elementi di prova introdotti dalla difesa. I limiti
imposti dalla legge nel giudizio di legittimità non consentono di procedere a nuova
valutazione del materiale probatorio, valutazione che, eventualmente, potrà di
essere messa in discussione nelle competenti sedi di merito.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della
Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate
cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

aver fondato il convincimento della sussistenza dello stesso sulla scorta delle

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