Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50093 del 27/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 50093 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ERRICO MICHELE N. IL 04/01/1980
avverso l’ordinanza n. 290/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
25/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Dott. GIULIANO
(9-1. ASU CI;

iJJ 1wAn40-

Uditi difensor Avv.;

/

Data Udienza: 27/11/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 25 marzo 2013, il Tribunale di Bari, sezione per il riesame,
in parziale accoglimento dell’ istanza proposta da D’ Errico Michele, annullava l’
ordinanza del GIP del Tribunale di Lucera con riferimento al reato di cui al capo A
(concorso nel delitto di usura in danno di Di Giovine Gianfranco), per il quale
formalmente disponeva la scarcerazione; ed in riforma del suddetto titolo cautelare
in riferimento ai reati di cui ai capi B e C (concorso nei delitti di usura e di

sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti
domiciliari, con prescrizioni.
Il Tribunale, esclusa la sussistenza della gravità indiziaria in riferimento all’
ipotizzato delitto di usura in danno di Di Giovine per rilevate lacune investigative, la
riteneva in relazione ai delitti di usura ed estorsione continuata in danno di Leone
Vittorio, per la precisione e coerenza delle dichiarazioni accusatorie di quest’ ultimo
in ordine alli intermediazione nel rapporto con Pietrosanto Valerio, confortate dal
risultato delle intercettazioni telefoniche sulle utenze di quest’ ultimo nonché dal
contenuto dei messaggi di testo SMS di significato minaccioso e dalle parziali
ammissioni di D’ Errico, non private di attendibilità per effetto delle osservazioni
difensive trasfuse nella memoria depositata in udienza. La tesi accusatoria trovava
infine riscontro nella prova logica, non essendo dato comprendere per quale ragione
il Pietrosanto si sarebbe determinato a fare un prestito gratuito a persona che non
godeva di buona fama e con la quale non aveva alcun rapporto di amicizia. Le
esigenze cautelari erano ravvisate nel pericolo di inquinamento probatorio e di
recidivanza e misura idonea era ritenuta quella degli arresti domiciliari.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ indagato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi: – insussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza per travisamento dei fatti, per mancato riscontro
della presunta telefonata che il ricorrente avrebbe effettuato alla persona offesa l’ 8
o il 9 ottobre 2012 e per la ribadita occasionalità dell’ incontro avvenuto allorché
egli era intento a svolgere la sua attività di volantinaggio. Le dichiarazioni
accusatorie di Leone non hanno trovato riscontro alcuno ed anzi il contenuto delle
intercettazioni telefoniche ne hanno evidenziato la contraddittorietà. Pacifico
essendo che vi fu un prestito di mille/00 euro, la prova della pretesa di interessi
usurari si fonda solo sulle inaffidabili dichiarazioni della persona offesa. Ad analoghe
conclusioni deve pervenirsi in ordine al delitto di estorsione, perché in difetto della
gravità indiziaria per il delitto di usura, non vi è prova del perseguimento di ingiusto
profitto con altrui danno.

estorsione in danno del titolare del ristorante Il Federiciano, Leone Vittorio)

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per genericità, perché la denuncia di travisamento dei fatti
(recte della prova) si risolve in doglianza che attiene alla non condivisione delle
valutazioni espresse dal Tribunale, con motivazione criticata non in maniera
specifica ma attraverso la sollecitazione di una valutazione alternativa del
complessivo materiale probatorio che si assume essere di significato
contraddittorio. L’ ordinanza impugnata ha infatti spiegato che l’ attendibilità delle

precisione delle stesse, dalla mancanza di motivi di rancore tra le parti, dal
riscontro delle conversazioni intercettate e delle parziali ammissioni e, infine, dalla
prova di ordine logico (la mancanza di giustificazione di un prestito gratuito),
argomento quest’ ultimo che non è stato oggetto di critica alcuna. Il difetto di
confutazione specifica in ordine alla congruità della motivazione in riferimento al
delitto di usura si riverbera sulla manifesta infondatezza del ricorso in riferimento al
delitto di estorsione, la prova dell’ ingiusto profitto essendo costituita dalla illiceità
della pretesa di natura usuraria.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di
somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa
rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma

t,441(40re

2013

dichiarazioni accusatorie della persona offesa è scaturita dal vaglio sulla coerenza e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA