Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50092 del 27/11/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50092 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO
Data Udienza: 27/11/2013
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAMPANARO ANTONIO N. IL 04/11/1984
avverso la sentenza n. 1742/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
29/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. GIULIANO C
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
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4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 29 novembre 2012, la Corte di appello di Bari, 2^ sezione
penale, ha dichiarato inammissibile
appello proposto da Campanaro Antonio
contro la sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale l’ appellante era stato
dichiarato colpevole di tentata rapina aggravata di una borsa e lesioni personali
volontarie in danno di Somenzari Giada, fatti commessi in Foggia il 17.8.2011 ed
era stato condannato, ritenuto il concorso formale dei reati e con la diminuente del
risarcimento dei danni e alla liquidazione delle spese in favore della parte civile.
La Corte territoriale rilevava che il motivi di gravarne si riferivano ad una decisione
avente ad oggetto una rapina impropria di ciclomotore, fatto diverso da quello
oggetto della pronuncia impugnata.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi: violazione dell’
art. 606 c. 1 lett. b) e c) in relazione all’ art. 192 cod. proc. pen. perché le
dichiarazioni del teste Pelazza, individuato dai giudici di seconde cure, come il teste
chiave, contrastano con le dichiarazioni rese al dibattimento dagli appartenenti alle
forze dell’ ordine; – violazione dell’ art. 606 c. 1. lett. b), c) ed e) in relazione agli
artt. 189, 192,234, 603 cod. proc. pen. per mancata acquisizione del filmato
utilizzato dai verbalizzanti per individuare gli autori del reato,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle conformi conclusioni scritte del Procuratore Generale deve dichiararsi l’
inammissibilità del ricorso, i cui motivi (in fatto) non hanno alcuna attinenza con la
sentenza oggetto di impugnazione, che ha rilevato i’ inammissibilità dell’ appello
perché avente ad oggetto vicenda processuale diversa.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della
Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nella rilevata
causa di inammissibilità, si quantifica in mille /00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 27 novembre 2013
Il
nsi liere st.
Il Presidente
rito, alla pena di due anni di reclusione e quattrocento euro di multa oltre al