Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50088 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 50088 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
RONDONI DANILO nato il 21/10/1980, avverso l’ordinanza pronunciata dal
Tribunale del Riesame di Roma in data 21/06/2013;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha concluso
per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1.

Con ordinanza del 21/06/2013, il Tribunale del riesame di Roma,

pronunciando in grado di appello, confermava le ordinanze con le quali, il
tribunale della medesima città, in data 14/01/2013, e la Corte di Appello di
Roma, in data 09/05/2013, avevano respinto la richiesta di sostituzione della
misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari proposta da
RONDONI Danilo imputato del delitto di rapina aggravata.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore
ha proposto ricorso per cassazione deducendo

OMESSA MOTIVAZIONE

in ordine alla

richiesta di applicazione di mezzi di controllo elettronico ex art. 275

bis cod.

proc. pen. che avrebbe evitato il ritenuto pericolo di reiterazione senza necessità,
quindi, di applicare la misura della custodia cautelare in carcere.

3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

Data Udienza: 14/11/2013

Da un controllo degli atti processuali è risultato che, sebbene all’udienza del
21/06/2013, il ricorrente si era dichiarato disponibile a sottoporsi a controllo
mediante mezzi elettronici, tuttavia, la suddetta richiesta non era stata dedotta
con l’atto di appello.
Di conseguenza, non è censurabile l’omessa motivazione sul punto da parte
del tribunale, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che
qui va ribadita, in tema di procedimento di appello “de libertate”, in ragione della
natura pienamente devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta
entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dalla parte impugnante, ma

proposto nell’atto di impugnazione deve coincidere con quello sottoposto al
giudice “a quo”; non possono pertanto con l’appello proporsi motivi del tutto
nuovi rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di primo grado,
nè al giudice “ad quem” è attribuito il potere di estendere d’ufficio la sua
cognizione a questioni neppure prese in esame dal giudice “a quo”. (Sez. 2, n.
3418 del 02/07/1999, dep. 21/07/1999, Moledda, Rv. 214261; conformi: n.
1596 del 1996, Rv. 204409; n. 25595 del 2006, Rv. 234417): Cass. 43913/2012
Rv. 253786.
E, nel caso di specie, non vi può essere dubbio alcuno che, pur costituendo
l’adozione del cd. braccialetto elettronico una mera modalità di esecuzione di una
misura cautelare (Cass. 40680/2012 riv 253716), tuttavia richiedendo la
suddetta modalità una valutazione di numerosi elementi fattuali, la medesima ove si verta in tema di appello cautelare – dev’essere necessariamente dedotta
con i motivi di appello.
In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA
il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Roma 14/11/2013
IL PRESIDENTE
ott. Ciro
IL CONSIGLI E ST.

anche dal “decisum” del provvedimento gravato, cosicchè il “thema decidendum”

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA