Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50086 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 50086 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
RABBIA FRANCESCO nato il 18/02/1975, avverso l’ordinanza del Tribunale del
Riesame di Roma del 22/05/2013;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha concluso
per il rigetto;
FATTO e DIRITTO
1.

Con ordinanza del 22/05/2013, il Tribunale del riesame di Roma

confermava l’ordinanza con la quale, in data 22//04/2013, il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Viterbo aveva applicato a RABBIA Fabrizio, la
misura della custodia cautelare in carcere in quanto indagato per il delitto di
rapina pluriaggravata.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT.

309/5-10

COD. PROC. PEN.

per non essere stati

trasmessi al tribunale alcuni atti processuali (DVD contenente le videoriprese
della scena del crimine; decreti autorizzativi delle intercettazione telefoniche);
2.2.

MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

per avere il tribunale ritenuto la

gravità dell’indizio costituito dal fatto che la scheda sim in uso al Rabbia era
stata localizzata nell’ora e nel luogo della rapina, laddove, al più, il suddetto

Data Udienza: 14/11/2013

elemento poteva essere considerato un indizio indiretto non connotato dalla
gravità.

3. Il ricorso, nei termini in cui entrambe le censure sono state dedotte, è
manifestamente infondato.
Infatti, a fronte dell’ampia motivazione con la quale il tribunale ha
puntualmente disatteso entrambe le doglianze, il ricorrente, in questa sede, si è
limitato a riproporle in modo tralaticio senza addurre alcuna sostanziale censura
avverso la suddetta motivazione: dal che consegue l’inammissibilità del ricorso

pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Roma 14/11/2013

ti

IL CONSIG ER EST.
(Dott. G.

per genericità ed specificità e la conseguente condanna del ricorrente al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA