Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50086 del 14/11/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50086 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RAGO GEPPINO
SENTENZA
su ricorso proposto da:
RABBIA FRANCESCO nato il 18/02/1975, avverso l’ordinanza del Tribunale del
Riesame di Roma del 22/05/2013;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha concluso
per il rigetto;
FATTO e DIRITTO
1.
Con ordinanza del 22/05/2013, il Tribunale del riesame di Roma
confermava l’ordinanza con la quale, in data 22//04/2013, il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Viterbo aveva applicato a RABBIA Fabrizio, la
misura della custodia cautelare in carcere in quanto indagato per il delitto di
rapina pluriaggravata.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
309/5-10
COD. PROC. PEN.
per non essere stati
trasmessi al tribunale alcuni atti processuali (DVD contenente le videoriprese
della scena del crimine; decreti autorizzativi delle intercettazione telefoniche);
2.2.
MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
per avere il tribunale ritenuto la
gravità dell’indizio costituito dal fatto che la scheda sim in uso al Rabbia era
stata localizzata nell’ora e nel luogo della rapina, laddove, al più, il suddetto
Data Udienza: 14/11/2013
elemento poteva essere considerato un indizio indiretto non connotato dalla
gravità.
3. Il ricorso, nei termini in cui entrambe le censure sono state dedotte, è
manifestamente infondato.
Infatti, a fronte dell’ampia motivazione con la quale il tribunale ha
puntualmente disatteso entrambe le doglianze, il ricorrente, in questa sede, si è
limitato a riproporle in modo tralaticio senza addurre alcuna sostanziale censura
avverso la suddetta motivazione: dal che consegue l’inammissibilità del ricorso
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Roma 14/11/2013
ti
IL CONSIG ER EST.
(Dott. G.
per genericità ed specificità e la conseguente condanna del ricorrente al