Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50085 del 14/11/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50085 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RAGO GEPPINO
SENTENZA
su ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Belluno avverso l’ordinanza del
15/05/2013 pronunciata dal Tribunale del Riesame di Belluno nei confronti di
MARTIRE MASSIMILIANO nato il 22/09/1973;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha concluso
per il rigetto;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 15/05/2013, il Tribunale di Belluno, respingeva
l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il decreto con il quale, in data
26/04/2013, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima
città, aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo della somma di C
310,00 contenuta nel c/c acceso presso la Cassa di Risparmio San Miniato da
Martire Massimiliano indagato per il reato di truffa.
2. Avverso la suddetta ordinanza, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso
per cassazione deducendo
VIOLAZIONE DELL’ART.
321
COD. PROC. PEN.
in quanto
«l’urgenza di provvedere è evidente e si ricava dalla lettura degli atti, posto che
l’indagato, irreperibile 1″…] gravato di numerosi analoghi pregiudizi di polizia, può
in ogni momento attingere dal conto corrente in essere e smaterializzare la
somma accreditata dalla vittima della truffa, anche attraverso nome banking».
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Data Udienza: 14/11/2013
3. Il ricorso, nei termini, in cui è stato proposto è manifestamente infondato.
Sul punto va rammentato che il ricorso per cassazione, nel caso di specie,
può essere proposto solo per violazione di legge ex art. 325/1 cod. proc. pen.
Ora, è sufficiente la semplice lettura del testuale motivo di impugnazione,
per avvedersi che il ricorrente fa valere un motivo di merito che, in quanto tale,
non è deducibile in sede di legittimità.
Peraltro, ineccepibile deve ritenersi la motivazione sia del giudice per le
indagini preliminari che del tribunale i quali hanno correttamente fatto rilevare
sia per la circostanza che la finalità del sequestro non sarebbe di certo tutelata
con il sequestro della somma ma al più con il sequestro del conto corrente
qualora sistematicamente utilizzato per attività illecite.
P.Q. M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso.
Roma 14/11/2013
l’assenza di ogni periculum sia per il tempo trascorso (oltre due anni dal fatto)