Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50085 del 03/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50085 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NEGRI STEFANO N. IL 27/10/1955
avverso l’ordinanza n. 2145/2012 GIP TRIBUNALE di ROVIGO, del
12/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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.,(2A.L)

Uditi difensor Avv.;

–c—LaA-, c

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1.- Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rovigo esercitava l’azione
penale nei confronti di Negri Stefano, quale legale rappresentante della Stel
s.r.l. (ditta affidataria dei lavori) e di altri per omicidio colposo (commesso ai
danni del lavoratore autonomo Poluzzi Graziano, in Occhiobello in epoca
antecedente e prossima il 23 febbraio 2012), aggravato dalla violazione di
alcune disposizioni del d. lgvo n. 81/08 (artt. 93 comma 2; 96 comma 1; 97

responsabilità, anche quali autonome contravvenzioni.

2. All’udienza preliminare svoltasi in data 29/01/2014 davanti al Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo, Stefano Negri, tramite difensore
procuratore speciale, chiedeva di essere ammesso al rito abbreviato; ed il
Giudice emetteva ordinanza ammissiva del rito.

3.Alla successiva udienza del 28/05/2014 il PM, ritenendo il fatto diverso,
formalizzava la volontà di procedere, nei confronti di tutti gli imputati, alla
modifica dell’imputazione, ai sensi dell’art. 423 c.p.p., ritenendo configurabile la
fattispecie dolosa di cui all’art. 437 c.p.; e di fatto, come disposto dal Giudice,
depositava la diversa imputazione alcuni giorni prima della successiva udienza
del 10/10/2014.

4.In detta udienza del 10/10/2014, il Pm confermava ex art. 423 comma
1 cpp la avvenuta contestazione di un reato ulteriore e connesso (quello di cui
agli artt. 110 e 437 c.p. per l’appunto), il Giudice ammetteva la modifica; e – a
fronte dell’eccezione del difensore di Negri, che lamentava l’inammissibilità della
nuova contestazione nei confronti del proprio assistito, già ammesso al rito
abbreviato, per espresso divieto di cui all’art. 441 comma 1 cod. proc. pen. dichiarava inammissibile la modifica dell’imputazione nei confronti dell’imputato
Negri.

5.- All’udienza del 12/12/2014, ad esito delle conclusioni rassegnate dal
PM e dal difensore dell’imputato a conclusione del giudizio abbreviato, il Giudice
emetteva ordinanza, intestata come ordinanza di trasmissione degli atti al
pubblico ministero – art. 521 comma 2 c.p.p., con la quale disponeva la
restituzione degli atti al PM, osservando che:
a) a seguito della modifica dell’imputazione effettuata dal Pm, il fatto era
sostanzialmente differente rispetto a quello condensato nei capi di imputa
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commi 1, 2 e 3), contestate a ciascun imputato, quanto alle rispettive, ritenute,

(poiché emergeva con chiarezza che i soggetti a vario titolo chiamati nella veste
di imputati, seppure nella piena consapevolezza della inagibilità della copertura
del capannone e della inadeguatezza del ristrettissimo segmento calpestabile
rispetto al tipo di lavori da eseguire, avevano consciamente omesso di collocare
strutture obbligatorie, necessarie a fini preventivi, derivando da tale omissione
una condizione di elevatissimo pericolo di infortunio per i lavoratori ivi
impiegati);
b) i profili di diversità emersi non consentivano una mera riqualificazione

c) in definitiva, il fatto storico appariva compiutamente perinnetrato, sotto
il profilo della definizione penale, qualora si contestasse anche il reato previsto e
punito dall’art. 437 cod. pen.

6. Avverso la suddetta ordinanza presentava ricorso l’imputato Negri a
mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza.
6.1. Con il primo deduceva abnormità strutturale dell’ordinanza
impugnata per avere il Gup esercitato un potere (quello di restituzione degli atti
al PM) non consentitogli dall’ordinamento e per avere omesso di pronunciare
sentenza rispetto ai reati contestati nella richiesta di rinvio a giudizio.
6.2. Con il secondo deduceva abnormità strutturale della suddetta
ordinanza per avere il Gup disposto la restituzione degli atti al PM ai sensi
dell’art. 521 cod. proc. pen. al di fuori dei casi consentiti dall’ordinamento.

7. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione con requisitoria
scritta depositata il 27 agosto 2015 chiedeva annullarsi senza rinvio la ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2.

Prima di esaminare la specifica questione oggetto di ricorso, è

necessario svolgere alcune premesse di carattere generale.
2.1. In primo luogo, deve essere rilevato come, secondo la disciplina
tracciata nel codice di rito, il giudizio abbreviato non condizionato comporti un
giudizio allo stato degli atti sulla base delle contestazione oggetto della richiesta
di rinvio a giudizio: si tratta di un giudizio a prova contratta in relazione ad una
cornice d’accusa ben delimitata sotto il profilo fattuale. Chiaro in tale senso è il
disposto dell’art. 441 c.p.p., comma 1, laddove dispone che, nello svolgimento
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giudica del fatto;

del giudizio abbreviato, trovano applicazione le disposizioni dettate per l’udienza
preliminare ad esclusione di quelle di cui agli artt. 422 e 423 c.p.p., di talche al
pubblico ministero è preclusa la possibilità di procedere a modificazioni della
imputazione ex art. 423, tanto nel caso in cui il fatto risulti diverso quanto in
quello in cui risulti un fatto nuovo (ipotesi nella quale è comunque necessario il
consenso dell’imputato). Nel giudizio abbreviato ordinario senza alcuna
integrazione istruttoria è dunque preclusa qualsiasi modifica del capo di
imputazione perché, avendo l’imputato rinunziato al dibattimento ed essendo il

giudice deve decidere allo stato degli atti e la violazione del divieto di
modificazione, nel predetto giudizio, della contestazione originaria è causa di
nullità della sentenza (Cass., Sez. 6″, n. 12259, 14/2/2007, Rv. 236199). Alla
stregua del disposto dall’art. 441 bis c.p.p., comma 1, (che per vero l’art. 423,
richiama solo il comma 1), la norma di cui all’art. 423 può trovare applicazione
nei soli casi in cui si proceda ad attività istruttoria integrativa, sia su iniziativa
dell’imputato che abbia avanzato richiesta di rito abbreviato condizionato accolta
dal giudicante ex art. 438 c.p.p., comma 5, sia su impulso del giudice che abbia
attivato i propri poteri istruttori a norma dell’art. 441 c.p.p., comma 5.
2.2. Occorre poi osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte
(Sez. un., sent. n. 26 del 24/11/1999, 2000, Rv. 215094; Sez. 2, sent. n. 7320
del 10/12/2013, 2014, Rv. 259159) è affetto da abnormità non solo il
provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso
dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo in
astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi
consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità
dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale (allorché l’atto,
per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge
processuale), quanto il profilo funzionale (quando esso, pur non estraneo al
sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di
proseguirlo).
2.3. Con riferimento al caso di specie, la progressiva assimilazione della
fase decisoria all’esito del giudizio ordinario a quella all’esito del giudizio
abbreviato ha portato la più recente giurisprudenza di legittimità (così
circoscrivendo l’operatività del principio di cui sopra) a ritenere che, nel caso di
avvenuta contestazione di un fatto diverso, non sia affetta da abnormità
l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, ammesso il giudizio
abbreviato, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in quanto la
scelta dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una
cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell’imputazione (Cass. Sez. 2″, n. 859

consenso delle parti al rito abbreviato formato sulla base degli atti assunti, il

del 18/12/2012, Chiapolino, Rv. 254186). Anche nel giudizio abbreviato è
dunque applicabile la regola della necessaria correlazione tra imputazione e
sentenza, seppur non specificamente richiamata, ma costituente espressione di
un principio generale dell’ordinamento processuale, da cui consegue il poteredovere del giudice di disporre con ordinanza, ex art. 521 c.p.p., comma 2, la
trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da
come descritto nell’atto di imputazione (Cass. Sez. 6^, Ordinanza n. 36310 del

3. Fissate le coordinate ermeneutiche che precedono, nella fattispecie in
esame, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Rovigo, dopo avere
ammesso il rito abbreviato richiesto dall’imputato, ad esito delle conclusioni
rassegnate dal P.M. e dal Difensore a conclusione del giudizio abbreviato, ha
restituito gli atti al pubblico ministero, non in presenza di un fatto diverso.
3.1.Più precisamente, all’udienza preliminare del 29/01/2014 Stefano
Negri, a mezzo del proprio Difensore quale procuratore speciale, chiedeva ed
otteneva di essere ammesso al rito abbreviato.
Nella successiva udienza del 28/05/2014, il P.M. preannunciava
l’intenzione di procedere, nei confronti di tutti gli imputati, alla modifica
dell’imputazione, ai sensi dell’art. 423 cod. proc. pen., ritenendo configurabile
anche la fattispecie dolosa di cui all’art. 437 cod.pen.. E l’udienza veniva differita
al 10/10/2014 con termine al PM perché procedesse al deposito della modifica
dell’imputazione almeno 15 giorni prima della data della successiva udienza.
Il PM provvedeva all’incombente nel termine assegnato e nella lettera di
trasmissione 23/09/2014 così si esprimeva: “Si trasmette la imputazione
modificata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 423 cod. proc. pen., significando
che, nei medesimi fatti già contestati agli imputati, emerge altresì la sussistenza
del reato di cui all’art. 437 cod.pen. Ne consegue che, oltre all’originaria
imputazione (che rimane pertanto ferma), va altresì contestato il fatto di reato di
cui all’art. 437 cod. pen. (si veda foglio allegato)”.
Nella successiva udienza 10/10/2014 – nella quale il P.M. confermava ex
art. 423 comma 1 cod. proc. pen. l’avvenuta contestazione di un reato ulteriore
e connesso ed il Difensore dell’imputato lamentava l’inammissibilità della nuova
contestazione nei confronti del proprio assistito – il Giudice dell’udienza
preliminare, ritenuto che per espressa previsione normativa nell’ambito del rito
abbreviato non è consentito applicare la norma di cui all’art. 423 cod. proc. pen.,
dichiarava inammissibile la modifica dell’imputazione nei confronti dell’imputato.

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07/07/2005, Rv. 232407).

Infine, all’udienza 12/12/2014, ad esito delle conclusioni rassegnate dal
Pnn e dal Difensore a conclusione del giudizio abbreviato, emetteva l’ordinanza
impugnata con la quale disponeva la restituzione degli atti al PM.
3.2. Orbene, per come risulta dagli atti, il P.M. ha modificato
l’imputazione non mediante la contestazione di un fatto diverso, ma mediante la
contestazione di “una ulteriore, autonoma e differente fattispecie penale”, come
correttamente rilevato dallo stesso Giudice dell’udienza preliminare (nel
quart’ultimo rigo dell’ordinanza impugnata), ravvisando implicitamente la

colposo ed alle diverse contravvenzioni contestate al Negri ai capi E, F, G, H, I ed
L della richiesta di rinvio a giudizio.
Pertanto, sviluppando principi più volte espressi da questo giudice di
legittimità (ex plurimis Cass. Sez. 6^, n 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv.
256861), occorre ribadire che, in seguito alla nuova contestazione, il reato è
diverso soltanto quando, per effetto della modifica della contestazione operata
dal P.M., l’ipotesi storica indicata in imputazione viene in tutto o in parte
“sostituita” da altra ipotesi storica, e non anche quando, come per l’appunto si è
verificato nel caso di specie, l’ipotesi storica contenuta nel capo di imputazione
permane e viene “estesa” ad un reato concorrente (per completezza, si fa
presente che analogo principio vale anche nei diversi casi in cui l’ipotesi storica
contenuta nell’imputazione viene “integrata” dalla contestazione di una
circostanza aggravante, ovvero viene “estesa” ad altri reati uniti nel vincolo della
continuazione ovvero viene “affiancata” da altra ipotesi storica, ad essa del tutto
estranea).
Ne discende che, in una situazione siffatta, il giudice avrebbe dovuto
decidere sui fatti portati alla sua cognizione e, con la sentenza pronunciata
all’esito del giudizio abbreviato, avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli
atti al P.M. perché – se del caso – esercitasse l’azione penale in ordine al reato
concorrente contestato all’imputato (cfr. Sez. 6, sent. n. 30085 del 30/04/2014,
Iannucci).
3.3. In definitiva, il provvedimento impugnato ha comportato una
inammissibile regressione del procedimento nella fase delle indagini e, per tale
motivo, deve essere ritenuto abnorme.
Ne consegue che deve provvedersi ad annullare senza rinvio il
provvedimento impugnato e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di
provenienza, per l’ulteriore corso.

6

violazione dell’art. 437 cod. pen. come reato concorrente rispetto all’omicidio

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnato provvedimento e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Rovigo per l’ulteriore corso.
Così de iso in Roma, il 3 dicembre 2015
Il Preside te

Il Co re est.

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