Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50084 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50084 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARDANI ANDREA N. IL 16/05/1963
avverso la sentenza n. 220/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 28/11/2013

-1- Cardani Andrea, già condannato in abbreviato, con doppia conforme- sentenze del gip del
tribunale di Varese in data 4.7.2008 e corte di appello di Milano in data 10.1/9.2.2013 – alla pena di
anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 800 di multa per i delitti, in continuazione e in concorso,
di fabbricazione di una carta di identità falsa, uso di sigillo falso e ricettazione ex artt. 497 bis
comma 2„ 468 e 648 c.p.- rispettivamente capi C, D ed N dell’ imputazione- ricorre per cassazione
avverso la seconda decisione e deduce, richiamando l’art. 606 lett. b ed e) c.p.p. violazione della
legge penale e carenza motivazionale della sentenza in relazione a cinque punti: a) in merito alla
sussistenza del fatto di contraffazione materiale del sigillo e della carta di identità intestata a
Graziani Simone – capo C) – b) in merito alla qualificazione dei fatti di reato,dovendo tutti e tre
essere considerati come condotte costitutive del delitto di favoreggiamento reale; c) in merito alla
erronea valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, Demartis Susy; d) in
merito alla mancato accoglimento di una prova decisiva quale la dichiarazione del coimputato
Munteanu Dan; e) omessa motivazione in ordine al non accoglimento della richiesta di giudizio
abbreviato condizionato alla escussione del predetto coimputato.
-2- In breve i fatti come ricostruiti dai giudici di merito: nel contesto di una più ampia indagine in
merito a traffici illegali di documenti e carte di credito clonati, in sede di perquisizione nella
abitazione dell’ imputato, veniva sequestrata una falsa carta di identità intestata a Caverzaghi Anna,
un certificato attestante il codice fiscale di quest’ ultimo, la presenza nell’abitazione dei coimputati
Munteanu e De Martis, indagati, tra l’altro, per clonazione di numerose carte di credito. In sede di
interrogatorio di garanzia l’imputato ammetteva di aver consegnato il modulo della carta di identità
intestata a Simone Graziano ma con una falsa fotografia e attribuiva il possesso della carta di
identità intestata a Caverzaghi alla coimputata Demartis.
3) Non sono fondate, talune, tale altre inammissibili le ragion idi doglianza del ricorrente.
Quanto alla prima ragione, essa a ben vedere si traduce in una contestazione di difformità tra
l’imputazione contestata e la sentenza. Invero è pacifico, perchè ammesso dallo stesso ricorrente
che egli ebbe a consegnare il modulo di una carta di identità in bianco al coimputato Moroldo e
che lo stesso la riceveva per contraffarla a suo vantaggio, circostanza resa nota al Cardani. Ora è pur
vero che il capo di imputazione qualifica l’imputato come falsificatore ma anche, alternativamente
come concorrente — “..Cardani falsificatore- in proprio o in concorso con terzi” – Ne consegue che
alcuna menomazione del diritto di difesa si riscontra nella specie. Anche a tacere della
considerazione che quando all’imputato è stata contestata una condotta materiale relativa ad un fatto
costituente reato e venga poi ritenuto responsabile a titolo di concorso morale nello stesso reato, non
può ritenersi che in tal modo si sia effettuata una trasformazione rilevante ed essenziale e, cioè, una
immutazione del fatto addebitato (che rimane sempre lo stesso) con una conseguente menomazione
del diritto difesa, atteso che la materialità della partecipazione implica anche quella di un eventuale
concorso morale.
Manifestamente infondata poi è la richiesta di qualificare i fatti di reato come favoreggiamento
reale, per il fatto che, a tacer d’altro, il delitto presuppone una condotta che si colloca in un tempo
successivo alla commissione del reato. Il terzo motivo di ricorso poi si scontra con le dichiarazioni
della coimputata Demartis, ritenute degne di fede, che ha escluso di avere avuto il possesso della
carta intestata ad Anna Caverzaghi e sequestrata nella abitazione del Cardani. Non accoglibili poi
gli ultimi due motivi di ricorso: il giudizio si è svolto, quali che siano le ragioni della scelta, nelle
forme dell’abbreviato puro, dopo che il giudice non aveva accolto la richiesta di giudizio
abbreviato condizionata all’audizione del coimputato Munteanu che peraltro ha patteggiato la pena

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Giuseppe Volpe, per l’ inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 28.11.2013

correlata ai delitti a lui attribuiti. Ora l’imputato che presenti richiesta di giudizio abbreviato
incondizionato accetta che il procedimento si svolga sulla base degli elementi istruttori acquisiti al
fascicolo del pubblico ministero e pertanto non può richiedere ,di regola, e nel giudizio di primo
grado e in quello di appello, l’ assunzione anche di ufficio di dichiarazioni di testi o coimputati,
peraltro già rese nella fase delle indagini preliminari. Una tale possibilità non è condizionata alla
complessità dell indagine od alla lunghezza dei tempi dell’accertamento probatorio, e non si
identifica con l’assoluta impossibilità di decidere o con l’incertezza della prova, ma presuppone, da
un lato, l’incompletezza di un’informazione probatoria in atti, e, dall’altro, una prognosi di positivo
completamento del materiale a disposizione per il tramite dell’attività integrativa. Ma né l’una né
l’altra condizione è stata argomentata dalla richiesta del ricorrente, ma solo asserita senza
supportarla, di quale che sia, giustificazione.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l’ imputato che lo ha
proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

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