Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50083 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50083 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHAMI MOHAMED N. IL 13/11/1981
avverso la sentenza n. 285/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
19/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 28/11/2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Giuseppe Volpe, per l’ inammissibilità del ricorso.

-2- In breve il fatto come ricostruito dai giudici di merito: in base alle video riprese di telecamere
poste sulla pubblica via i giudici di merito hanno accertato che due cittadini nord-africani si
trovavano nella stessa via dove Carlo Zencher era assalito e rapinato. Le caratteristiche somatiche e
di abbigliamento di uno dei due corrispondevano alla descrizione dell’imputato fatta dalla persona
offesa e da un teste, tale Alberto Predotti, come uomo avvicinato dallo Zencher poco prima della
rapina e che si allontanava precedendo di pochi passi quest’ ultimo. Il sillogismo giudiziale veniva
implementato dalla rilevazione dell’ avvenuto sequestro dei due cellulari oggetto della rapina
nell’abitazione della sorella dell’ imputato dove questi aveva in passato trascorso un periodo di
arresti domiciliari.
-3- Due la ragioni di doglianza costitutive dei motivi di ricorso: violazione della legge processuale
anche per la mancata assunzione della prova decisiva costituita dalla richiesta, rigettata, della
ricognizione della persona dell’ imputato da parte dell ‘ offeso dal reato e del teste Pedrotti, che
avrebbe visto l’ imputato allontanarsi dal bar insieme allo Zencler poco prima della commissione
della rapina, da un lato, carenza e contraddittorietà della motivazione con specifico riferimento a
circostanze asseritamente decisive quali l’aver dichiarato la persona offesa ed il teste di non essere
in grado di riconoscere la persona che si era allontanata dal bar e quindi ripresa dalle video
registrazioni ,quale, ancora, la non corrispondenza dell’abbigliamento come indicato dal teste della
persona che si era allontanata dal bar rispetto all’abbigliamento della persona ripresa dai
fotogrammi nel luogo e poco prima della rapina ed individuato come il rapinatore.
-4- Il ricorso non è fondato e pertanto va disatteso.
Tutte le eccezioni contenute nei motivi di ricordo sono state considerate dai giudici di merito che
ne hanno dato una risposta congrua sul piano logico. La ricognizione di persona non è stata
disposta a fronte delle preliminari dichiarazioni delle persone che avrebbero dovuto riconoscerla e
che hanno dichiarato di non esserne in grado per non aver fissato i tratti somatici del volto nella
memoria. Il vero è che la responsabilità dell’ imputato è stata riconosciuta in base ad una
argomentazione che faceva perno sulla nazionalità dei due rapinatori, sulla corrispondenza della
statura e dell’abbligliamento, tranne particolari ritenuti di scarso rilievo e di valore soggettivo, della
persona allontanatasi dal bar insieme alla persona offesa con quella ritratta nelle video
registrazioni. Peraltro l’ imputato era stato ripreso dalle postazioni video nel luogo prossimo a
quello della rapina armeggiare presso un bancomat nel vano tentativo di prelevare denaro inserendo
un bancomat che è risultato appartenere alla sua convivente o ex convivente. Infine la chiusura del
“cerchio motivazionale” era costituita dal rinvenimento di parte del provento della rapina nella casa
della convivente dell’ imputato. Ora la difesa svolge il tentativo di prospettare una diversa e, a suo
avviso più adeguata valutazione ,valorizzando dati che però non infirmano la validità di quelli
considerati dai giudici di merito. (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651). Ed il
giudice di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi
a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune. Al quale
compito il giudice di legittimità non si è sottratto.

-1- Chami Mohamed, tramite difensore, ricorre avverso la sentenza datata 19/22.12.2012 della corte
di appello di Trento , di conferma della pregressa decisione di primo grado, tribunale di Rovereto
in composizione monocratica datata 3.4.2012, che lo condannava alla pena di anni quattro,mesi tre
di reclusione ed euro 2.0002,00 di multa per il delitto di rapina aggravata ex art. 628,comna 3 n, 1
c.p.

Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso I imputato che lo ha
proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 2 .11.2013

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