Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50083 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50083 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

MODENA RODOLFO N. IL 07.08.1957

Nei confronti di :

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Avverso la ordinanza della CORTE D’APPELLO DI TORINO in data 11 giugno 2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona della dott.ssa Immacolata Zeno che ha chiesto il rigetto del
ricorso

Data Udienza: 06/05/2015

,

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza emessa in data 11 giugno 2014 la Corte di Appello di
Torino rigettava la domanda di Modena Rodolfo, volta ad ottenere la riparazione per
ingiusta detenzione subita dal 5 aprile 2007 (data dell’arresto in flagranza di reato
per detenzione di sostanza stupefacente) al 28 giugno 2007 (data di esecuzione

carcere rimettendo in libertà il ricorrente). La posizione del Modena veniva poi
definita con sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data
6 febbraio 2012, divenuta irrevocabile il successivo 24 aprile 2012, per essersi la
sostanza sequestrata, all’esito degli esami di laboratorio, rivelata “priva di ogni
potenzialità psico attiva”
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Montalbano deducendo, per il
tramite del difensore di fiducia, che la stessa è viziata da erronea applicazione ed
interpretazione dell’art. 314 cod. proc. pen.
3. Si costituiva il Ministero delle Finanze che con puntuali argomentazioni chiedva il
rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso non merita accoglimento
Ai fini dell’accertamento del requisito soggettivo ostativo al riconoscimento
dell’indennizzo in questione, il giudice del merito – investito dell’istanza per
l’attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per l’ingiusta
detenzione, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. – ha il dovere di verificare se la
condotta tenuta dall’istante nel procedimento penale, nel corso del quale si
verificò la privazione della libertà personale, quale risulta dagli atti, sia
connotabile di dolo o di colpa grave. Il giudice stesso deve, a tal fine, valutare se
certi comportamenti riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto,
possano aver svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l’autorità
giudiziaria; cio’ che il legislatore ha voluto, invero, e’ che non sia riconosciuto il
diritto alla riparazione a chi, pur ritenuto non colpevole nel processo penale, sia
stato arrestato e mantenuto in detenzione per aver tenuto una condotta tale da
legittimare il provvedimento dell’autorità inquirente (sez. IV 7.4.99 n.440, Min.
Tesoro in proc. Petrone, Rv 197652). Le sezioni unite di questa Corte (sentenza
13.12.1995 n.43, Sarnataro, Rv.203638) hanno poi ulteriormente precisato che “Nel
procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione e’ necessario distinguere
nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta

dell’ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale di Alessandria revocava la custodia in

all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte
dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo
operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un

iter logico-

motivazionale del tutto autonomo, perché e’ suo compito stabilire non se determinate
condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore
condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento
“detenzione” ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia

fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura
civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di
una causa di esclusione del diritto alla riparazione”.
Nella specie il provvedimento impugnato assolve al prescritto obbligo di motivazione
dal momento che l’ordinanza ha fatto riferimento al peculiare comportamento
mantenuto dall’odierno ricorrente il quale durante il controllo di polizia presso la
cascina occupata dal coimputato Lafi, sopraggiunto sul posto su sollecitazione di
quest’ultimo, anziché raggiungerne l’abitazione, si era diretto verso il retro,
attraverso la campagna, procedendo “acquattato tra l’erba”, per accostarsi non visto
all’autovettura ove era stata rinvenuta una sostanza risultata, al primo test, eroina
per circa due chili e mezzo
L’ordinanza impugnata risulta quindi congruamente e logicamente motivata – e
pertanto non censurabile. La condotta del Modena giustifica infatti pienamente un
giudizio in termini di grave imprudenza e negligenza, come tale ostativa al beneficio
richiesto.

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero
resistente che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; lo condaanna
inoltre a rimborsare al Ministero resistente le spese sostenute in questo giudizio che liquida in
complessivi C 1.000,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al

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