Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50081 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50081 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FONDERICO GIOACCHINO N. IL 17/11/1964
FONDERICO LUIGI N. IL 19/03/1962
avverso la sentenza n. 6280/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 28/11/2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Giuseppe Volpe, per l’ inammissibilità dei ricorsi.

-2- In breve il fatto come ricostruito dai giudici di merito: su un terreno nella disponibilità degli
imputati venivano sequestrate macchine oggetto di furto ,di cui una, provento di rapina, con targhe
falsificate.
-3- Le ragioni di doglianza, senza alcun riferimento al concreto processuale, denunciano l’ omessa
considerazione critica delle deposizioni delle parti offese, l’ omessa applicazione, peraltro non
richiesta con i motivi di appello, dell’attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p., la
mancata concessione delle attenuanti generiche ,peraltro concesse nella loro massima estensione,
infine l’ omesso riconoscimento della riabilitazione ex art. 179 c.p.
-4- Il ricorso è inammissibile perché generico in ordine alla critica delle prove di responsabilità e
manifestamente infondato con riferimenti ad attenuanti non richieste in sede di appello ovvero
concesse ampiamente in sede di primo giudizio, nonché con riferimento ad istituti- la riabilitazionepresupponesti il giudicato.
La declaratoria di inammissibilità ddel ricorso preclude la declaratoria di prescrizione del reato di
ricettazione maturatasi alla data del 25..1 2010, dopo la sentenza di appello.
-5- Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, gli
imputati che lo hanno proposto devono essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità ( Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al
pagamento la somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti,
nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in
P.Q.M.
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
al versamento,ciascuno, della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28.11.2013

-1- Fonderico Gioacchino e Fonderico Luigi, tramite difensore, con due distinti atti ricorrono
avverso la sentenza datata 13/20.7.2011 della corte di appello di Napoli, di conferma della
pregressa decisione di primo grado — tribunale della stessa città datata 13.1.2009- che li condannava
alla pena,ciascuno, di tre anni di reclusione ed euro 2.500,00 di multa per i delitti di ricettazione e di
successivo riciclaggio- ex art. 648 e 648 bis c.p – di una macchina oggetto di rapina.

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