Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5008 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5008 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABUDULAH ISA N. IL 12/05/1978
avverso la sentenza n. 2290/2012 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 21/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
rì12Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.eA,en-14~
1-che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 10/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre per cassazione Abudulah Isa, a mezzo del difensore, avverso la
sentenza emessa il 21/01/2013 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che la
ha condannata alla pena di euro 1.600,00 di ammenda per il reato di cui
all’art.116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 per aver guidato il
motoveicolo Daewoo Nubira sprovvista della patente di guida perché mai
conseguita.
2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non

straniera, aveva conseguito la patente nel proprio Stato di appartenenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é inammissibile.
2. Sotto il profilo del dedotto vizio motivazionale, con riguardo ai limiti del
sindacato di legittimità, delineati dall’art.606, comma 1, lettera e),
cod.proc.pen., tale norma non comporta la possibilità, per il giudice della
legittimità, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione
finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai
giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare
l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per
sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle
acquisizioni processuali può, ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora
comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera
specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle
forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo
da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte
della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame
parcellizzato.
2.1 II ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell’art.606,
comma 1, lett. e), cod.proc.pen. intenda far valere il vizio di «travisamento della
prova» (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o
nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il
dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività
nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena
di inammissibilità (Sez. 6, n.45036 del 2/12/2010, Damiano, Rv.249035; Sez. 1,
n.20344 del 18/05/2006, Salaj, Rv. 234115;): (a) identificare specificamente
l’atto processuale sul quale fonda la doglianza; (b) individuare l’elemento
fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente
incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata; (c) dare la
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avere la sentenza impugnata tenuto conto del fatto che l’imputata, in quanto

prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché
dell’effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda tra i
materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; (d)
indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente inficia e compromette, in
modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione,
introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto
argomentativo del provvedimento impugnato.
2.2. Il ricorso si rivela, sotto tale profilo, radicalmente carente.
3. Con riguardo alla dedotta violazione di legge, il Tribunale di Santa Maria

Capua Vetere ha riferito che risultava accertato, all’esito dell’effettuato controllo,
che Abudulah Isa si era posta alla guida della autovettura Daewoo Nubira tg.
BL766GV, senza essere provvista del prescritto permesso di guida in quanto mai
conseguito. E, sulla scorta di tale evenienza, ha affermato la penale
responsabilità dell’imputata per il reato in iscrizione. Deve pure rilevarsi che il
processo che occupa si è svolto nella legittima contumacia dell’imputata e che la
difesa non risulta aver allegato alcuna documentazione attestante il
conseguimento, da parte dell’imputata, della patente di guida nel Paese di
provenienza.
3.1. Tanto chiarito, soffermandosi specificamente sul motivo di doglianza
dedotto dalla ricorrente, giova considerare che non spetta all’organo di accusa,
nell’ambito di un procedimento per guida senza patente, accertare se il
conducente, cittadino straniero, abbia o meno conseguito la patente di guida nel
Paese di origine. Invero, con riguardo a tale tema di prova, si profila un onere di
allegazione, in capo al soggetto chiamato a rispondere del reato di cui all’art.116
cod. strada. L’elemento costitutivo del reato di cui all’art. 116, comma 13, cod.
strada, infatti, consiste nel porsi alla guida di un veicolo senza aver conseguito la
patente; e, rispetto a tali elementi, l’accusa è gravata dal relativo onere
probatorio.
3.2. Diversamente, l’indicazione relativa all’eventuale conseguimento di
patente estera in corso di validità, per il cittadino straniero che si sia posto alla
guida di un veicolo in Italia, rientra tra gli oneri conseguenti all’esercizio di tale
specifica attività.
3.3. Poiché, nel caso di specie, la difesa non risulta aver altrimenti dedotto
la circostanza che l’imputata fosse titolare di patente di guida estera, del tutto
legittimamente il giudicante ha proceduto a censire il merito dell’ipotesi d’accusa
sulla scorta degli elementi di prova sopra richiamati, indicativi della sussistenza,
e della riferibilità alla prevenuta, del fatto per il quale si procede. Si osserva, ‘
infine, che rispetto a tale quadro istruttorio, sfugge in termini la rilevanza
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dell’astratto riferimento, pure effettuato dalla ricorrente, alla disciplina
riguardante la guida di veicoli da parte di soggetto titolare di patente rilasciata
da uno Stato estero, di cui all’art. 135 cod. strada.
5. Tenuto conto della sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000 e rilevato
che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla
declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen., l’onere
delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della

inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 10/1/2014

Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di

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