Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50079 del 27/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 50079 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANNONE MARIO N. IL 16/11/1977
avverso la sentenza n. 3053/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
01/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2013

-1- Cannone Mario, già condannato, con doppia conforme – sentenze del tribunale di Bari in data
3.3.2011 e corte di appello della stessa città in data 1.2/2.4.2013 – alla pena di anni tre di reclusione
ed euro 600,00 di multa per il delitto continuato di ricettazione e violenza a p.u. ex artt. 81 cpv.
336 e 648 c.p., ricorre avverso la seconda decisione denunciando con richiamo all’art. 606 lett. b)
codice di rito,come primo motivo di ricorso, la prescrizione dei reati, come secondo l’ in
configurabilità del delitto di ricettazione, come terzo la violazione dell’art.640 cpv . c.p. per doversi
configurare nella fattispecie l’attenuante del fatto di particolare tenuità.
Parzialmente fondata la prima ragione di doglianza con riferimento alla dedotta prescrizione del
reato di violenza e resistenza al pubblico ufficiale commesso il 2.9.2003: ne consegue che il termine
di prescrizione di sette anni e sei mesi, anche con l’ aggiunta di 56 giorni di sospensione è maturato
alla data del 28.4.2011. Inammissibili, perché manifestamente infondate ovvero calate nel merito
le ulteriori ragioni di doglianza: la prescrizione della ricettazione si consuma in dieci anni e 56
giorni, tenuto conto delle interruzioni e del periodo di sospensione, la consapevolezza dell’ ordine
furtiva e della finalità di profitto emerge dalla situazione di fatto, pacifica, che vede l’ imputato in
possesso di un ciclomotore con targhetta identificativa asportata e che reagisce, prima minacciando
e poi allontanandosi, al controllo dei Carabinieri, la speciale tenuità del fatto, infine, essendo stata
esclusa dai giudici di merito, con ragionamento esente da visi logico- giuridici nella misura in cui
hanno considerato non solo il valore della cosa in sé, ritenuto non modesto, ma anche le modalità
particolarmente violente della condotta del prevenuto, nonché tutti gli elementi previsti dall’art. 133
cod. pen .
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di violenza a p.u. di cui all’art.
336 c.p. perché estinto per prescrizione e, per l’effetto, elimina la relativa pena di mesi sei di
reclusione ed euro 150,00 di multa; dichiara nel resto il ricorso inammissibile il ricorsoCosì deciso in Pisa il 27.11.2013
Il Co
(E

lie e rel.
elli)

Il Presidente
( CiroPetti)

DEPOSTUITO IN CANCELLERIA
IL

1 2 D I C 2013

ler.-

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Antonio Gialanella,per l’annullamento senza rinvio
per prescrizione limitatamente al delitto di cui all’art. 336 c.p.,inammissibile nel resto.

Cigxe 01-Cet.\-e:lte92a.

619127nlyth :AJL. fr 12-gvitt

VAL

l

ciLorg-:0

oe>,’

-Q-0~k_

obn,c

dweco-, 12e<-4-42--t-L.44. Uszklat-eata- ea3 .200 2WÌU(20e. P1/4) 9U,A.A2, i - 9 MAG 2014 LA: .Q /pc-tIt7L )21,01,1 cLe g rut_ GOIAPC 5-009/U3 I d24, Sre,3:94,ut_ eytte_ oue~o-u_e, c,Goi 0(2)ct;)0 LA-° Lecuie 4);04_,;(A evkil&g,t k , Ade ,930 1‘ auuz_ i(y. cou_ck '\szkuAú - 0,k1 ik ( C490.5.2tou_e_ _ 02e,e g/lits2-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA