Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50078 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50078 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
REGINA SALVATORE N. IL 23/09/1979
avverso la sentenza n. 2765/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2013

Così deciso in Roma il 27.11.2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Antonio Gialanella, per l’annullamento senza
rinvio della sentenza per mancanza di valida querela; in subordine l’ invio alle Sezioni Unite.
-1- Regina Salvatore,
già condannato, con doppia conformesentenze del
tribunale
monocratico di Trapani, sez. distaccata di Alcamo in data 8.3.2010 e corte di appello di Palermo in
data 29.11. 2012/27.2.2013 – alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per il
delitto di truffa ex art. 640, 1 comma c.p., denunciando,come primo motivo di ricorso, l’ irritualità
della querela perché presentata da difensore in base ad un mandato difensivo a firma non del legale
rappresentante della parte offesa, ma a firma del suo procuratore, e perché la procura speciale era
carente in punto di determinazione dei fatti costituenti l’oggetto del conferimento, come secondo
motivo carenza di motivazione in ordine alla configurazione del delitto come contestato.
Era avvenuto, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, che l’ imputato,facendosi presentare da
un cliente, aveva acquistato dalla Euro Imballagi s.r.l. merce, corrispondendo il prezzo della prima
fornitura di merce e consegnando per le successive assegni post – datati non andati a buon fine.
Il ricorso non è fondato e pertanto va disatteso.
La querela è stata presentata dall’ avv. De Lorenzo nel nome e nell’ interesse della Euro Imballaggi
s.r.l. e la sua nomina è stata formalizzata con la sottoscrizione, in un foglio congiunto all’atto,di un
soggetto, tale Milazzo Ilenia, procuratrice, perché munita di procura institoria della società,come
tale abilitata a vendere, a stare in giudizio e quindi titolare di un interesse a proporre querela
avverso atti che interferiscono con l’ attività di vendita. In tale prospettiva,anche di recente,si è
stabilito che la querela sottoscritta dal procuratore della società con il mandato difensivo non
richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera del difensore incaricato che può effettuarla
anche se non sia munito di procura speciale. (per una fattispecie analoga, Sez. Un.
28.3/17.6.2013,Cavalli, Rv. 255583). Peraltro, nella particolare fattispecie di causa, non può
dubitarsi della sottoscrizione congiunta dell’atto di querela da parte non solo del difensore nominato
dall’ institore, ma anche da parte di quest’ultimo che ha apposto in calce all’atto, anche se a seguito
della dichiarazione di nomina del difensore pur sempre costitutiva del contenuto dell’atto, la propria
sottoscrizione, appropriandosene, giusta la espressione grafica introduttiva dell’atto costitutivo della
condizione di procedibilità
Gli artifizi ed i raggiri, poi, contestati dalla difesa, si traggono con chiarezza dalle modalità
dell’azione costituiva del reato: l’ imputato si è presentato alla Ditta accompagnato da un cliente
della stessa per rappresentare alla persona offesa una situazione personale di affidabilità e pagando
la prima tranche con un assegno andato a buon fine, contrariamente agli altri assegni vergati postdatati in corrispettivo delle successive forniture. Il fatto che il primo assegno sia stato incassato
successivamente alla prima spedizione della merce acquistata è elemento irrilevante ai fini della
delineazione di una condotta funzionale a carpire la buonafede della persona offesa. Invero se è
pacifico che il semplice pagamento di merce con assegno post-datato non è di regola sufficiente a
trarre in inganno il venditore, nel caso di specie sono intervenuti ulteriore comportamenti idonei a
far sorgere un ragionevole affidamento sul pagamento degli assegni emessi dopo il primo andato a
buon fine magari attraverso preliminari informazioni acquisiti dall’ Istituto di credito.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’ imputato che lo ha
proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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