Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50077 del 03/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50077 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHINNICI GIUSEPPE N. IL 02/11/1958
avverso la sentenza n. 2862/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.00 fOl’IC45120
che ha concluso per ,(
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Udito, per la arte civile, l’Avv
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Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo sezione I^ penale- confermava la sentenza del Tribunale di Palermo in
composizione monocratica in data 5.2.2014, con la quale CHINNICI Giuseppe era
stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed € 1000 di ammenda, con
sospensione della patente di guida per anni uno e previa concessione di
attenuanti generiche equivalenti, in relazione a reato p. e p. dall’art. 186 comma
secondo, lettera c), aggravato ex art. 186 comma 2-sexies, del Codice della

propria autovettura -in orario compreso fra le ore 22.00 e le ore 07.00- in stato
di ebbrezza, accertato mediante due successive rilevazioni etilometriche (nella
prima rilevazione g/I 1,65, nella seconda g/I 1,67).
2.- Il CHINNICI ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo
ricorso è articolato in tre motivi.
2.1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge ex art.
186/2 Cod. Strada in riferimento all’art. 379 del Regolamento di esecuzione al
Codice della Strada: lamenta il ricorrente che la rilevazione del tasso alcolemico
sarebbe stata eseguita in modo tecnicamente errato, atteso che le due
successive rilevazioni sono state effettuate a distanza di 9 minuti l’una dall’altra
(laddove il Regolamento prescrive che il tempo intercorrente fra le due
misurazioni sia di 5 minuti) con un apparecchio del quale non è stato fornito il
libretto metrologico e non è stato possibile controllare la corretta taratura; ne
deduce il ricorrente -che ulteriormente ne illustra le ragioni tecnichel’inattendibilità della rilevazione alla base dell’accertamento del reato.
2.2. – Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione di
legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod.pen., non avendo la Corte di merito
convenientemente applicato le circostanze attenuanti generiche nella misura
adeguata al caso di specie, eventualmente anche oltre il minimo edittale.
2.3. – Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, il CHINNICI lamenta
l’inosservanza dell’art. 157 c.p., deducendo l’intervenuta prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente
infondato.
Correttamente la Corte di merito ha motivato sul punto, evidenziando che
l’intervallo di 5 minuti tra una rilevazione e l’altra a mezzo etilometro, previsto
dall’art. 379 Reg. Cod. Strada, deve intendersi come intervallo minimo, nella
specie dunque rispettato, e che inoltre la condizione di ebbrezza emergeva, oltre
che dalla detta misurazione, anche dai dati sintomatici rilevati dagli operanti. Del
resto, precisa la Corte territoriale, la difesa appellante non aveva fornito alcun
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Strada, commesso il 18.04.2010 in Palermo, per avere il CHINNICI condotto la

elemento di contrasto alla correttezza della rilevazione e a sostegno della tesi
della sua erroneità.
E’ appena il caso di soggiungere che l’indicazione in sede normativa del
metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolernico mediante il ricorso al
cosiddetto alcoltest non introduce una prova legale, ma si giustifica in relazione
alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor
grado possibile di soggettività ed arbitrarietà (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2195 del
10/12/2014 Ud. – dep. 16/01/2015 – Rv. 261777), e che nella specie il

dati sintomatici rilevati sul CHINNICI al momento del fatto, sebbene non sia
necessario che l’accertamento strumentale effettuato mediante l’etilometro trovi
conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto
interessato (ex multis Cass. Sez. Un., Sentenza n. 1299 del 27/09/1995 Ud. dep. 05/02/1996 – Rv. 203634 Cass. Sez. 4, n. 41846 del 29/09/2009 – dep.
30/10/2009, Miccoli, Rv. 245788).
Del resto, al di là delle considerazioni che precedono, è di intuitiva evidenza
che la conferma strumentale del superamento del tasso alcolemico penalmente
rilevante ad un intervallo temporale di pochi minuti superiore rispetto a quello
indicato dal Regolamento deve interpretarsi come elemento tutt’altro che
contrastante, ed anzi rafforzativo, dell’accertamento dello stato d’ebbrezza,
stante la sua permanenza nell’arco temporale considerato; quanto precede ancor
più se -come nella specie- vi è l’ulteriore riscontro costituito dalla rilevazione
degli elementi sintomatici di tale condizione.
3.2. – Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è affatto generico, oltreché
manifestamente infondato, ed è pertanto inammissibile.
Non è dato comprendere in che cosa, secondo il ricorrente, si sarebbe
concretata la erronea valutazione delle circostanze attenuanti generiche da parte
della Corte territoriale; pare tuttavia desumibile, sebbene non esplicitato, che la
doglianza sia riferita alla mancata applicazione delle stesse nella loro massima
estensione (e dunque in regime di prevalenza) anziché come equivalenti alla
contestata aggravante della commissione del fatto in ore notturne.
Va peraltro rilevato che detta aggravante, in base a quanto previsto dal
comma 2-septies dell’art. 186 Cod. Strada, non è soggetta a giudizio di
bilanciamento ex art. 69 c.p. (e ciò già in forza dell’art. 3, comma 55 lettera a.
della legge 94/2009, vigente all’epoca del fatto), giudizio che è stato invece
effettuato dal giudice di prime cure ed ha ricevuto conferma dalla Corte di
merito. Ma, al di là di ciò, nel proporre la doglianza in esame il ricorrente non
offre un tessuto argomentativo attinente al caso di specie, limitandosi a
formulare considerazioni a carattere generale sui principi che presiedono alla
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convincimento di colpevolezza è stato confermato dalla Corte di merito anche sui

concessione delle attenuanti generiche attraverso i criteri valutativi di cui all’art.
133 c.p..
Si soggiunge che il motivo come sopra articolato, oltre che affatto generico,
è inammissibile anche perché esula da quelli articolati nell’appello avverso la
sentenza di primo grado, la quale peraltro ha applicato la pena -tenuto conto
della diminuente prevista per il rito abbreviato e dei limiti edittali vigenti
all’epoca del fatto, ossia prima della novella legislativa di cui alla legge
120/2010- in misura inferiore al minimo edittale (e, si ripete, determinandola

sexies incidente sulla sola pena pecuniaria, il divieto di bilanciamento per essa
previsto), di tal che la pur succinta motivazione della sentenza di prime cure confermata anche sul punto dalla Corte di merito- in riferimento al regime
circostanziale, richiamando i criteri fissati dall’art. 133 c.p., appare congrua e
sufficiente sul punto.
3.3. – Il terzo motivo, attinente all’intervenuta prescrizione del reato, è
parimenti inammissibile, siccome manifestamente infondato.
Deve infatti osservarsi che il reato è stato bensì commesso il 17 aprile del
2010; ma, oltre al termine minimo di prescrizione per il reato contravvenzionale
(anni 4), maggiorato di un quarto (ossia di un ulteriore anno) per la concorrenza
di fatti interruttivi del relativo decorso (artt. 160 e 161 c. 2 c.p.), vanno aggiunti
al computo del termine prescrizionale i periodi di sospensione del relativo
decorso (art. 159 c.p.), riferiti a:
– richiesta di rinvio per poter procedere nelle forme del rito abbreviato,
avanzata dal difensore all’udienza del 20.2.2012 (fino al 24.5.2012);
– adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’O.U.A.,
dichiarata all’udienza del 30.5.2013 (sospensione fino al 16.10.2013);
– richiesta di rinvio per termine a difesa non spettante (trattandosi di
difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p.), avanzata dal
difensore all’udienza del 16.10.2013 (sospensione fino al 28.11.2013);

nuova richiesta di rinvio per poter procedere nelle forme del rito

abbreviato, avanzata dal difensore all’udienza del 28.11.2013 (sospensione fino
al 5.2.2014).
Ciò determina, complessivamente, un periodo di prescrizione pari ad anni 5,
mesi 11 e giorni 25 (così computati: anni 4 di termine minimo, anni 1 di termine
aggiuntivo per fatti interruttivi, mesi 11 e giorni 25 per effetto dei periodi di
sospensione del relativo decorso). In relazione al fatto che il reato fu commesso
il 17 aprile 2010, il termine di prescrizione non è perciò ad oggi decorso.
4. – Da quanto precede consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile e
il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla
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addirittura senza considerare, quanto all’aggravante di cui all’art. 186 comma 2-

luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato
che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si
stima equo determinare in C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, il 3.12.2015

ammende.

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