Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50076 del 03/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50076 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA

Nei confronti di :

ND’DYAE ABDOULAYE N. 09.05.1968;

Avverso la sentenza del TRIBUNALE DI BRESCIA in data 23 dicembre 2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Aldo Policastro che ha chiesto l’annullamento con

Data Udienza: 03/12/2015

rinvio. E’ presente il difensore d’ufficio dell’imputato Losi Ilaria Margherita che chiede il
rigetto del ricorso del PG
RITENUTO IN FATTO
1.

Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Brescia, all’esito di giudizio abbreviato, ha
dichiarato Nd’Dyae Abdoulaye responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza,
escludendo la contestata aggravante dell’aver provocato un incidente stradale e
concedendo all’imputato le attenuanti generiche.
Avverso tale decisione ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Brescia lamentando la erronea esclusione dell’aggravante di cui al
comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S. e la inosservanza dell’art. 62 bis c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha escluso l’aggravante contestata sul
presupposto che nessun altro veicolo risultava coinvolto nell’evento.
E’ invero giurisprudenza costante di questa Corte che per la configurabilità della
circostanza aggravante di aver causato un incidente, è sufficiente che si verifichi
l’urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale,
senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta
qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a
determinare danni (cfr. ex plurimis Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Rv. 264419).
Con riferimento poi alla intervenuta concessione delle attenuanti generiche, così
motivata : “dalla lettura del certificato del casellario giudiziale si evince la condizione
di incensuratezza del prevenuto, date tali condizioni si ritiene di potergli con cedere
le attenuanti generiche…” è sufficiente rilevare come ai sensi della L. 24 luglio 2008
n. 125, di conversione, con modificazioni, del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 (misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica), la quale ha modificato l’art. 62-bis cod.
pen. , non possono essere concesse all’imputato le circostanze attenuanti generiche
per il solo fatto che egli non abbia in precedenza riportato condanne penali

4.

Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla questione
concernente la sussistenza dell’aggravante dell’incidente stradale e le attenuanti
generiche con rinvio a riguardo al Tribunale di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la
sussistenza dell’aggravante dell’incidente stradale e le attenuanti generiche e rinvia
al riguardo al Tribunale di Brescia_

Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESID NTE

2.

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