Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50075 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50075 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI ANTONIO N. IL 16/05/1972
avverso la sentenza n. 1886/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2013

-1- Spinelli Antonio, già condannato in primo grado con sentenza in data 15.1.2009 del tribunale
di Milano alla pena di mesi sette di reclusione e 300 euro di multa per il delitto di appropriazione
indebita continuata, ricorre per cassazione avverso la sentenza, in secondo grado, della corte di
appello della stessa città, datata 24/28.1.2013 che, eliminata la continuazione, rideterminava la
pena per il delitto come contestato in mesi sei ed euro 200,00 di multa, deducendo, con due motivi
di ricorso, che richiamano l’art. 606 lett. b) ed e), 1 ‘insussistenza del delitto per mancanza dell’
elemento psicologico e vizio di motivazione in ordine al diniego delle pur richieste attenuanti
generiche.
Pacifico il fatto di reato: l’imputato aveva preso a noleggio una autovettura ma ,non avendo pagato
il noleggio concordato con scadenza mensile, era stato invitato, prima con una telefonata poi con un
telegramma, a restituirla alla proprietaria, l’ Avis Autonoleggio s.p.a., ma non aveva adempiuto all’
obbligo di restituzione,senza dare alcuna risposta.
Le ragioni di doglianza si coagulano nel sostenere l’ inconcludenza delle dichiarazioni testimoniali
di tale Camerlengo,dotato di procura speciale per il recupero delle auto non restituite, in mancanza
di una prova documentale e della telefonata e del telegramma inviati all’ imputato, nonchè il vizio
di motivazione del provvedimento per essere state le attenuanti generiche negate in considerazione
delle “plurime condanne anche per reati gravi” riportate dal ricorrente.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico.
E’ dato pacifico che la macchina è stata noleggiata dall’ imputato che non ha pagato il canone
mensile concordato, che non l’ha restituita alla scadenza, e che non ha fornito alcuna giustificazione
nè del mancato pagamento né della mancata restituzione. Peraltro è del tutto ammissibile e
convincente la testimonianza raccolta in merito alla mancata prova documentale dell’ invio del
telegramma che sollecitava, dopo un prima ingiunzione tramite telefono, alla restituzione. La
censura poi in merito alla omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è del tutto
infondata, a tacere dell’ omessa indicazione su quali elementi il beneficio avrebbe dovuto essere
concesso.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, 1
‘imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte
cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento la somma di mille
euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, nonché alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile che si liquidano in

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27.11.2013

Letti gli atti, la sentenza, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Antonio Gialanella, per l’ inammissibilità del
ricorso.
Udito il difensore,avv. Fabio Sarra, che ne chiede l’ accoglimento.

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