Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50073 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50073 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARELLA SAVERIO N. IL 16/10/1972
avverso la sentenza n. 2099/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
,
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
“Le°
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per /i, L vot,~.44.4 11, A/il_ btultA– /.

Udito, per la parte civile,v l’Av/
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 5 novembre 2012, la Corte di appello di Genova, 1^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di La Spezia appellata dagli
imputati Carella Saverio e Urbani Claudio, assoiveva quest’ ultimo dal reato di cui al
capo 7) perché il fatto non sussiste e per l’ effetto riduceva la pena„ per il residuo
reato di detenzione illegale di quattordici armi comuni da sparo di cui al capo 6), a
un anno dieci mesi di reclusione e novecento euro di multa con eliminazione dell’

condizionale della pena. Confermava nel resto la sentenza impugnata, con la quale
Carella Saverio era stato dichiarato colpevole di illecito acquisto di armi comuni da
sparo da Urbani Claudio (capo 1), di cessione illegale di almeno due delle armi
illegalmente acquistate da Urbani (capo 2), di tentata estorsione (capo 3) e lesioni
personali volontarie (capo 4) ai danni di Saporiti Gabriele dal quale con violenza
pretendeva il saldo del pagamento di arma a lui illegalmente venduta nonché di
lesioni personali volontarie (capo 5) ai danni di ABD ED AAL Ramadan Fakhry El
Salam ed era stato condannato per i primi quattro reati, riuniti sotto il vincolo della
continuazione, alla pena di sette anni di reclusione ed € 1.500 di multa e per il
reato di cui al capo 5) alla pena di dieci mesi di reclusione, con interdizione
perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante la pena. Disponeva la
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di La Spezia per procedere nei
confronti di Urbani in ordine al reato di detenzione di arma clandestina (pistola
Walther cal 22 di cui al capo 7) e nei confronti di Carella in ordine ai reati di cui agli
artt. 648 cod. pen. e 23 legge n. 110/75.
La Corte territoriale, rammentato che le indagini avevano preso le mosse dall’
arresto in data 21.07.2010 di Umberto Bertagna trovato in possesso di pistola
Walther cal. 22, arma facente parte delle 21 pistole oggetto di furto che il giorno 6
precedente Claudio Urbani aveva denunciato ai Carabinieri, rilevava che,
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, tale denuncia non poteva ritenersi
falsa e che la circostanza che sia stato Carella a vendere a Bertagna la pistola
Walther cal. 22 poteva valere ad accreditare il sospetto che Carella pdad mplicato nel
furto ai danni di Urbani che in conseguenza doveva essere assolto dal delitto di cui
al capo 7), ferma restando la sua responsabilità per la detenzione, senza averne
fatto denuncia, delle pistole in suo possesso poi oggetto del denunciato furto.
Confermava il giudizio di responsabilità di Carella in ordine ai reati di acquisto,
detenzione e cessione (a Bertagna) delle pistole Walther cal. 22 e della pistola cal.
9 (venduta a Gabriele Saporiti) di cui ai capi 1) e 2) sulla base delle dichiarazioni di
Saporiti, attendibili intrinsecamente (perché davano ragione del debito nei confronti
di Carella, nonostante l’ iniziale -comprensibilmente diversa- versione che
riconduceva il debito ad un prestito) e confortate dal contenuto della conversazione

interdizione dai pubblici uffici e riconoscimento del beneficio della sospensione

del 22.9.2010 (oggetto di intercettazione ambientale) nonché da altre conversazioni
(telefoniche ed ambientali) tra Carella e Panclolfini, al quale Saporiti aveva venduto
I’ arma per ricavarne danaro sufficiente al fine di ripianare il debito con Carella, che
lo incalzava giungendo a minacciarlo e a usargli violenza, circostanze queste ultime
che giustificavano il convincimento di responsabilità per i reati di tentata estorsione
(capo 3) e lesioni personali volontarie (capo 4). Le dichiarazioni accusatorie di
Saporiti erano riscontrate anche nella vicenda relativa alla cessione della pistola

dati risultanti dai tabulati telefonici. La completezza del quadro probatorio
escludeva la necessità di procedere a rinnovazione parziale del dibattimento al fine
di sentire Paolo Ravalico, trovato in possesso di alcune pistole compendio di furto in
danno di Urbani e giudicato in separato procedimento nel corso del quale aveva
dichiarato di avere avuto le armi da Bertagna, perché i frequenti contatti di quest’
ultimo con Carella rendevano plausibile che proprio Carella fosse stato il suo canale
di approvvigionamento. La pena inflitta era adeguata, anche con riferimento al
delitto di lesioni ai danni del cittadino egiziano (capo 5) tenuto conto della
contestata e sussistente recidiva.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso Carella Saverio, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi:
– violazione dell’ art. 603 cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione parziale dell’
istruttoria dibattimentale al fine di sentire Ravalico Paolo, la cui testimonianza è
determinante al fine di accertare che fu Bertagna a cedergli le armi e quindi ad
escludere anche l’ attendibilità di Saporiti;
– a norma dell’ art. 606 c. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione degli artt.
210, 192 c. 3 cod. proc. pen. e 1, 2, 7 L. 895/67 nonché per manifesta illogicità,
contraddittorietà e insufficienza della motivazione in riferimento alle questioni poste
con l’ appello sull’ attendibilità di Saporiti il quale, dopo l’ iniziale versione resa in
denuncia (che riconduceva il pestaggio subito da Carella alla mancata restituzione
di un prestito di danaro), ha sconvolto l’ impianto originario rapportando il suo
debito alla cessione di un’ arma che a sua volta poi vendette a Pandolfini,
narrazione priva di credibilità posto che Pandolfini conosceva bene Carena e quindi
(se fosse vero che quest’ ultimo aveva la disponibilità di armi) non si comprende
per quale ragione si dovesse rivolgere a Saporiti;
– a norma dell’ art. 606 c. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione degli artt.
56, 629 cod. pen. nonché per manifesta illogicità, contraddittorietà e insufficienza
della motivazione, ancora in riferimento alle questioni sollevate con l’ appello sull’
attendibilità di Saporiti e sulle ragioni del suo debito nei confronti di Carella, ragioni
che dovevano giustificare la derubricazione nella diversa ipotesi di reato di cui all’
art. 393 cod. pen.;

Walther a Bertagna, ampiamente riscontrata dalle intercettazioni telefoniche e dai

- a norma dell’ art. 606 c. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell’ art.
192 cod. proc. pen. nonché per manifesta illogicità, contraddittorietà e insufficienza
della motivazione, perché la Corte di appello ha stravolto la valutazione delle prove
operata dal primo Giudice ma per motivare l’ assoluzione di Urbani dubita dell’
attendibilità di Saporiti, attendibilità che invece è posta a fondamento dell’
affermazione di responsabilità del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata ha ritenuto non necessario procedere alla rinnovazione dell’
istruttoria dibattimentale, perché ha preso atto di quanto affermato da Paolo
Ravalico in ordine all’ indicazione di Bertagna come venditore delle armi (provento
del furto in danno di Urbani) trovate in suo possesso. Ha creduto a tale versione,
sicché il ricorrente non può dolersi della mancata assunzione della prova ritenuta
decisiva.
2. Anche il secondo e motivo di ricorso è infondato, La Corte territoriale non ha
omesso di rispondere alle doglianze difensive mosse con l’ appello sul punto relativo
alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Saporiti. Ha giustificato l’
originaria spiegazione del suo debito nei confronti di Carella al rilievo che era
contrario ai suoi interessi accusarsi dell’ acquisto illegale di un’ arma; ha confortato
il convincimento di attendibilità con il richiamo della conversazione, oggetto di
intercettazione ambientale. n. 145 del 22.9.2010, il cui contenuto (riportato a pag.
5 della sentenza impugnata) è stato valutato come sostanziale ammissione della
cessione illegale di una pistola a Saporiti e del conseguente debito non onorato, all’
origine della violenta aggressione (capi 3 e 4) per ottenere l’ adempimento. Tale
parte della motivazione non è stata oggetto di critica e vale quindi come valido
argomento a sostegno della decisione adottata, che supera le ulteriori questioni
attinenti alle ragioni che indussero Pandolfini a rivolgersi, per l’ acquisto di un’
arma, a Saporiti anziché a Carella. Comunque la sentenza impugnata ha affrontato
e risolto anche questo profilo delle doglianze mosse con l’ appello ed ha spiegato
che Saporiti e Pandolfini si conoscevano e che la scelta di trattare con lui era
giustificata dalla convenienza dei prezzo proposto. Non vi è stata quindi omessa
risposta e le argomentazioni non si prestano a censure in quanto non
manifestamente illogiche.
3. Ne consegue l’ infondatezza del terzo motivo di ricorso, perché la congruità degli
argomenti addotti per giustificare il convincimento di attendibilità delle dichiarazioni
di Saporiti vale anche a spiegare la correttezza del mancato accoglimento della
richiesta di derubricazione nella meno grave ipotesi di reato di esercizio arbitrario

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

delle proprie ragioni, perché il credito vantato traeva origine da rapporto illecito
come tale non tutelabile dinanzi al giudice.
4. Il quarto motivo di ricorso è infondato perché l’ assoluzione di Urbani per il reato
di cui al capo 1) non si è fondata su valutazione di inattendibilità di Saporiti. Tale
valutazione è riferita in sentenza, ma come considerazione difensiva dell’ appellante
(v. pag. 9 , primo capoverso), che la Corte territoriale non avalla. Anzi da
costantemente credito alle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio da

con la ricostruzione del Tribunale. Ci si rifelsce alla parte della sentenza che
rammenta come Saporiti ha decritto le armi, le cui immagini (messe in memoria nel
telefono cellulare) Carella gli aveva mostrate, includendovi anche una pistola
munita di silenziatore. La Corte territoriale (pag. 13) ha puntualizzato la mancanza
di elementi per ritenere che tali armi (ivi inclusa quella cal. 9 acquistata da Saporiti)
fossero quelle oggetto di denuncia di furto da parte di Urbani. Su questa base è
giunta a conclusioni opposte rispetto a quelle cui era pervenuto il Tribunale, tanto
che ha assolto Urbani dal delitto di cui al capo 7) perché ha escluso che la sua
denuncia fosse falsa. Esclusione che si fonda proprio sulle dichiarazioni di Saporiti,
quando descrive le armi che Carella gli mostrò in fotografia. Ancora una volta la
sentenza rammenta che la difesa di Urbani aveva evidenziato la scarsa conoscenza
di armi da parte di Saporiti e quindi la sua scarsa affidabilità sull’ argomento; ma in
conclusione ribadisce che si trattava di armi diverse da quelle detenute da Urbani.
5. IL ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 27 novembre 2013

Saporiti, anche al fine di giustificare le diverse conclusioni cui perviene in contrasto

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