Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50073 del 06/05/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50073 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
BEVILACQUA FRANCESCO N. IL 06.07.1977
Avverso la sentenza del TRIBUNALE DI COSENZA in data 6 novembre 2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Massimo Galli che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio per prescrizione
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Cosenza ha affermato la penale resposnsabilità di
Bevilacqua Francesco in ordine al reato di guida senza patente, condannandolo alla pena di
C 2.000,00 di ammenda.
Data Udienza: 06/05/2015
2.
Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia il Bevilacqua
lamentando con un unico motivo l’ errata applicazione della recidiva, istituto
incompatibile con i reati colposi
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.
Il ricorso è fondato. La legge n. 251 del 2005, art. 4 (c.d. legge ex Cirielli) ha
modificato il testo dell’art. 99 c.p., comma 1, consentendo di applicare l’aumento di
per un delitto non colposo, il soggetto commetta un altro delitto non colposo. La
nuova norma ha quindi sostituito la disposizione precedente che prevedeva
l’aumento per la recidiva nei confronti di “chi, dopo essere stato condannato per un
reato (ndr. delitto o contravvenzione), ne commette(va) un altro”. La modifica ha
quindi eliminato la recidiva con riferimento alle contravvenzioni e ai delitti colposi.
Per cui la novella ha eliminato anche la possibilità di un aumento di pena quando,
dopo la commissione di un delitto non colposo, viene commesso, come nel caso in
esame, un reato contravvenzionale.
Trattandosi di norma di diritto penale
sostanziale di immediata applicazione, l’aumento di un terzo fissato va dunque
eliminato (cfr. ex plurirnis,
Sez.
Sentenza n.
1,
19976
del
29/04/2010
Cc. (dep. 26/05/2010) Rv. 247647)
4.
Ne deriva che la sentenza di condanna va annullata senza rinvio, limitatamente al
disposto aumento di pena per la recidiva contestata, che elimina, rideterminando la
pena in € 1666,6 ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva, che esclude,
ed al relativo aumento di pena che elimina; ridetermina la pena in € 1.666,6.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2015
,
un terzo previsto per la recidiva nel solo caso in cui, dopo essere stato condannato