Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50072 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50072 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

OFFER PAOLO N. IL 23.10.1958

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLLO DI MILANO in data 6 novembre 2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Massimo Galli che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Sondrio in data 16 settembre 2012, appellata da Offer Paolo, revocava il
provvedimento di confisca dell’autoveicolo Lancia Y e ne ordinava la restituzione al
proprietario, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Data Udienza: 06/05/2015

2.

L’Offer era stato tratto a giudizio e condannato alla pena ritenuta di giustizia per rispondere
del reato di cui all’art. 186 commi 1 e 2 lett. c) C.d.S. per aver guidato in stato di ebbrezza,
con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale

3.

Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia l’Offer lamentando con
unico motivo il rigetto da parte della Corte territoriale della doglianza relativa alla
revoca della patente pur in presenza di attenuanti generiche equivalenti alla

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

Il ricorso è infondato. In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di
guida, prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia
causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del
giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza
delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto
giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla
sussistenza dell’indicata aggravante (cfr. ex plurimis Sez. 4, sentenza n. 7821 del
06/02/2015, Rv. 262446).

5.

Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna,4 ricorrente al pagamento delle spese processuali_

Così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESID NTE

aggravante contestata.

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