Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50071 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50071 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRUZZI SAMUEL N. IL 02/02/1976
avverso la sentenza n. 2064/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore G9nerale in persona dlDott.
che ha concluso per 4,” 4 ammk,f-t, eiZ
flti Gth443-

Udito, per la parte civile, l’Avv
/
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 24 aprile 2012, la Corte di appello di Bologna, 1^ sezione
penale, confermava la sentenza del Tribunale di Modena appellata da Truzzi
Samuel, con la quale questi era stato dichiarato colpevole di ricettazione e di
utilizzo di assegno bancario oggetto di falsificazione (relativamente all’ importo
modificato da C 75,00 a C 9.975,00) e provento di furto in danno di Gardini Giuliano
e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di due anni un mese di

La Corte territoriale, precisato che la motivazione della sentenza del Tribunale
aveva chiarito che della contestata recidiva non si era tenuto conto, escludeva la
ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 648
c. 2, 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per erronea applicazione della legge
penale per omesso riconoscimento delle attenuanti invocate, posto che l’ assegno
oggetto di ricettazione in origine recava l’ importo di C 75,00 e che il danno
conseguente all’ utilizzazione del titolo (conseguente alla contraffazione) deve
essere dissociato dalla condotta di ricettazione. La sentenza delle Sezioni Unite
della Cassazione del 2007, citata dalla Corte territoriale, aveva ad oggetto la
ricettazione di un intero carnet di assegni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. L’ appello aveva infatti avuto ad oggetto solo il mancato
riconoscimento delle invocate attenuanti. Nessuna contestazione era stata mossa
alla decisione nella parte in cui l’ originaria imputazione di contraffazione dell’
assegno oggetto di ricettazione era stata derubricata nel meno grave reato di
utilizzo di assegno già falsificato. Ne consegue che oggetto di ricettazione, come
osservato nella sentenza impugnata, è stato un assegno bancario recante l’ importo
di C 9.975,00, che secondo la valutazione dei giudici di merito (insindacabile in
questa sede perché non manifestamente illogica) non può ritenersi di particolare
tenuità.
Il ricorso deve in conseguenza esser rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 27 novembre 2013

reclusione e mille euro di multa.

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