Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50071 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50071 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

AFELTRA GERARDINA N. IL 21.02.1948

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLLO DI SALERNO in data 30 gennaio 2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Massimo Galli che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio per prescrizione

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Nocera Inferiore in data 19 aprile 2013, appellata da Afeltra Geradina
riduceva la pena alla stessa inflitta a mesi otto di reclusione ed C 150,00 di multa.

Data Udienza: 06/05/2015

2.

Questi era stato tratta a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 95 d.P.R n. 115 del
2002 per aver falsamente attestato, ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio che il suo
reddito era inferiore a quello richiesto per accedere al predetto beneficio

3.

Avverso tale decisione ricorre personalmente l’imputata deducendo violazione di legge e
vizio motivazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva preliminarmente la Corte che il reato per il quale l’imputata è stato tratta a
giudizio è prescritto: e in vero, i fatti per cui è processo furono commessi nel dicembre
2005 e, dunque, il termine massimo di sette anni e sei mesi previsto dagli articoli 157 e
seguenti cod. pen. per i delitti per cui la legge stabilisce la pena della reclusione fino a
cinque anni, è trascorso. Quanto sopra premesso, e rilevato che il ricorso proposto non
appare manifestamente infondato, ne’ risulta affetto da profili d’inammissibilità di altra
natura, occorre sottolineare, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito da
questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di
pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo
caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non
attribuibilità penale all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa
valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione,
che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (v. Cass., Sez. Un., n. 35490/2009, Rv. 244274).
E in vero, il concetto di evidenza, richiesto dall’art. 129 c.p.p., comma 2 presuppone la
manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni
dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per
l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6,
n. 31463/2004, Rv. 229275).
Da

ciò

discende

che,

una

volta

sopraggiunta

la

prescrizione

del

reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il
principio di diritto secondo cui positivamente deve emergere dagli atti processuali, senza
necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso
contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di
quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l’eventuale mera
contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un
apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., Sez. 2, n. 26008/2007, Rv.
237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte -anche
tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni della sentenza impugnata – non

4.

ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui all’art. 129 c-P.P., )›.14,3 4v1
comma
5. Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va

annullata senza rinvio per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.

Così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione

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