Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50070 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50070 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI BENEDETTO ALFONSINO N. IL 03/06/1981
avverso la sentenza n. 5650/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
ra le in perso9del Dott.
Udito il Procuratore
chehaconclusoper
GepenA
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

/

Data Udienza: 27/11/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9 gennaio 2013, la Corte di appello di Napoli, 4^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere pronunciata alli esito di giudizio abbreviato e appellata da Di
Benedetto Alfonsino, ha rideterminato la pena in quattro anni di reclusione e mille
euro di multa, con revoca del’ interdizione legale e con sostituzione dell’
interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea; ha confermato nel

colpevole di rapina di cinquanta/00 euro, di un telefono cellulare e del permesso di
soggiorno in danno di Elahajiam mediante minaccia con arma.
La Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità, perché il
riconoscimento effettuato dalla persona offesa era attendibile ed aveva trovato un
formidabile riscontro nella sostanziale confessione del fatto da parte del coindagato
e nella constatazione dell’ esistenza di un particolare significativo quale il tatuaggio
a stella. Ha accolto la richiesta subordinata di riduzione della pena attraverso il
contenimento dell’ aumento di pena per la contestata e ritenuta recidiva in ragione
della regola dettata dall’ art. 63 c. 4 cod. pen.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento ai sensi dell’ art. 606 lett. b) ed e) cod.
proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli
artt. 192 e 530 cod. proc. pen. per le incertezze mostrate dalla persona offesa, che
in un primo momento aveva ritenuto di riconoscere il suo aggressore in tale Furlan
e che successivamente in sede di ricognizione formale solo in seconda battuta
indicò l’ imputato, sicché la Corte di appello ha omesso il dovuto controllo sull’
attendibilità di Elahajiam, essendosi limitata a sminuire il valore negativo dell’
iniziale riconoscimento di diversa persona.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, perché appunta le sue critiche su una parte soltanto della
motivazione, posto che la Corte territoriale (dopo essersi intrattenuta sulle modalità
dei riconoscimenti effettuati e sullo scrupolo descrittivo e valutativo del
riconoscimento effettuato dalla persona offesa) ha fondato il convincimento di
responsabilità anche sulle ammissioni del coimputato (che ha indicato il ricorrente
come l’ autore materiale dell’ aggressione) e su un dato oggettivo, costituito dalla
particolare forma di un tatuaggio impresso sul braccio dell’ autore della rapina
(descritto dalla persona offesa) e riscontrato come esistente su un braccio di Di
Benedetto.

resto la sentenza impugnata con !a quale Di Benedetto era stato dichiarato

Tale parte della motivazione non è stato oggetto di critica e quindi rimane come
valida giustificazione della decisione adottata, con conseguente valutazione
complessiva di genericità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in
conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che
in ragione dei motivi di inammissibilità, si strna equo liquidare in € 1000,00 in

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 27 novembre 2013

favore della Cassa delle ammende.

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