Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50070 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50070 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

ANTINORI GIOVANNI N. IL 08.01.1958

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLLO DI ANCONA in data 6 marzo 2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Massimo Galli che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO
1.

Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Macerata in data 6 aprile 2011, appellata da Antinori
Giovanni, riduceva la pena allo stesso inflitta a mesi due di reclusione.

2.

Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena ritenuta di giustizia per il

Data Udienza: 06/05/2015

reato di lesioni colpose, aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche in
danno del dipendente Scocco Manuel
3.

Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia l’Antinori lamentando
travisamento della prova in ordine al giudizio di responsabilità omissiva colposa
dell’imputato e la violazione dell’art. 35 D.Igs.vo 626/1994 nonché il travisamento
della prova quanto alla ritenuta totale irrilevanza della condotta tenuta dal lavoratore

4.

Deve preliminarmente dichiararsi l’estinzione del reato per prescrizione, maturata
anteriormente alla presente decisione. Trattandosi infatti di fatto anteriore all’entrata
in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. Legge ex Cirielli) ma essendo stata la
sentenza di primo grado pronunciata in epoca successiva, in forza delle disposizioni
transitorie contenute nell’art. 10, commi 2 e 3, L. cit., occorre aver riguardo, ai fini
dell’individuazione del regime prescrizionale applicabile, alla disciplina in concreto più
favorevole.
In ragione di tale criterio, nella specie anche ove dovesse trovare applicazione il
termine prescrizionale previsto dall’art. 157 cod. pen. nella formulazione antecedente
alle modifiche introdotte dalla citata legge, pari dunque ad anni cinque (trattandosi di
lesioni colpose con applicazione delle circostanze attenuanti generiche ritenute
prevalenti alla contestata aggravante, punito dunque con pena inferiore nel massimo
a cinque anni), prolungato della metà per effetto degli atti interruttivi ai sensi
dell’art. 160 c.p., comma 3 nella previgente formulazione, per un totale dunque di
sette anni e mezzo. Peraltro analogo termine è da individuarsi anche in applicazione
della normativa a riguardo successivamente intervenuta. Ne discende che, alla data
della odierna decisione la prescrizione deve ritenersi già da tempo maturata, pur
avendo riguardo ai periodi di sospensione del corso della prescrizione già individuati
nella stessa impugnata sentenza in anni uno, mesi sei e giorni sette.

5.

Non emerge, d’altro canto, alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen., avrebbe importato declaratoria d’innocenza. Infatti, In tema di declaratoria di
cause di non punibilità nel merito in concorso con cause estintive del reato, il
concetto di evidenza dell’innocenza dell’imputato o dell’indagato presuppone la
manifestazione di una verità processuale chiara, palese ed oggettiva, tale da
consistere in un quid pluris rispetto agli elementi probatori richiesti in caso di
assoluzione con formula ampia (Cass. 19/7/2011, n. 36064). Il giudice può
pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. solo quando le circostanze
idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente
incontestabile (Cass. 14/11/2012, n. 48642). Situazione che qui manifestamente non
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CONSIDERATO IN DIRITTO

ricorre per quanto appresso rilevato in ragione del pervenirsi del rigetto del ricorso
agli effetti civili, dovendosi tuttavia, infatti, provvedere ugualmente alla disamina del
ricorso, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., essendo stata
pronunciata nei confronti dell’imputato anche condanna al risarcimento del danno nei
confronti della parte civile. Occorre rilevare a questi fini che l’impugnazione è
infondata. È in proposito sufficiente rilevare che l’affermazione di responsabilità
operata dai giudici di merito si è basata principalmente sulla accertata omissione da

attrezzature idonee date le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere,per cui non rilevano le dedotte incongruenze, anche ove in ipotesi si
accedesse alle tesi del ricorrente atteso che -come precisato da questa Corte in
tema di motivi di ricorso per cassazione cfr. Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014 , Rv.
258774 , il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento
impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è
ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero
ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza
dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del
“devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione
nel merito del risultato probatorio. Quanto poi alla condotta del lavoratore,
quand’anche sia ravvisabile una sua manovra imperita, la stessa rimaneva comunque
all’interno delle mansioni affidate e non può qualificarsi come talmente abnorme da
assumere il rilievo di evento sopravvenuto inevitabile e imprevedibile idoneo a
interrompere il nesso causale con la condotta dell’imputato.
Al riguardo non può che ribadirsi che, proprio in ragione dell’esistenza in capo al
datore di lavoro di una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli
accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima
protezione del bene protetto, la salute e l’incolumità del lavoratore appunto, deve
escludersi che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo,
rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali e dei protocolli operativi,
essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti idonei a
garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Ne deriva anche che, secondo
principio ripetutamente affermato, poiché le norme di prevenzione antinfortunistica
mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da
sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore
può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento,
tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del
destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia
assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi
in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in
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parte dell’Antinori di misure tecniche ed organizzative di lavoro e di scegliere le

essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta
del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché
avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel
contesto dell’attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed
imprevedibile (v. ex multis Sez. 4, n. 24616 del 27/05/2014, De Pasquale, non
mass.; Sez. 4, n. 11522 del 29/01/2014, Moretti, non mass.; Sez. 4, n. 23292 del
28/04/2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv.

6. In conclusione la impugnata sentenza va annullata agli effetti penali per essere il
reato addebitato all’Antinori estinto per intervenuta prescrizione, mentre il ricorso va
respinto con riferimento alle statuizioni civili.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché estinto il reato per
prescrizione. Rigetta il ricorso ai fini civili..

Così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESI ENTE

243208; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991).

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