Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5007 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5007 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI SALERNO
Nel procedimento penale nei confronti di:
PISAPIA MATTEO, N. IL 20.12.1982,
avverso la sentenza n. 156/2009 pronunciata dal Giudice di Pace di Salerno il
3/7/2013;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott.

Carmine Stabile, che ha chiesto

l’annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione atti;
udito il difensore dell’imputato, avv. Maria Paola Di Biagio, in sostituzione
dell’avv. Alberto Pugliese, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Salerno ha giudicato Pisapia
Matteo colpevole dei reati rispettivamente previsti dall’art. 590 cod. pen. e dagli
artt. 81 e 612 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta equa, determinata
anche mediante l’applicazione dell’istituto della continuazione con riferimento a
tutti i reati accertati e ritenuti.
Di ciò si duole, con il presente ricorso, il Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Salerno, che rileva l’errata applicazione dell’art. 81

t

Data Udienza: 10/01/2014

cpv. cod. pen. per non essere configurabile il vincolo della continuazione tra reati
dolosi e reati colposi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
L’istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi, in
quanto l’unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che
non può sussistere nei reati colposi nei quali l’evento non è voluto (Sez. 6,
Sentenza n. 6579 del 01/02/2012, P.G. in proc. Mancini, Rv. 252041; Sez. 4,

Nella sentenza impugnata risulta, invece, riconosciuto il vincolo della
continuazione tra il reato di minaccia e quello di lesioni personali colpose ascritti
all’imputato, con i conseguenti effetti sul trattamento sanzionatorio. Infatti, la
pena base per il reato più grave, rinvenuto nel delitto di lesioni personali
colpose, è stata determinata in euro seicento di multa, diminuita ad euro
quattrocento per le concesse attenuanti generiche, elevata alla pena di euro
quattrocentocinquanta di multa in conseguenza della ritenuta continuazione con
il delitto di minacce.

3. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
Giudice di Pace di Salerno per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza e rinvia al Giudice di Pace di Salerno per nuove
esame.
Così de iso in Roma, nella camera di consiglio del 10/1/2014.
Il Consi I re estensore
Salvat

Dovere

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

Il Presidente
Gaetanino Zecca

Sentenza n. 35665 del 19/06/2007, Di Toro, Rv. 237454).

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