Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50069 del 27/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 50069 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARONE COSIMO N. IL 26/09/1967
avverso la sentenza n. 1433/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
30/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 4
ofl
ISVA-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30 gennaio 2013, la Corte di appello di Lecce, 1^ sezione
penale, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Brindisi appellata da
Carone Cosimo, con la quale questi era state dichiarato colpevole di estorsione
tentata in concorso e condannato, con la recidiva e la diminuente del rito, alla pena
di due anni dieci mesi di reclusione e ottocento euro di multa.
La Corte territoriale, rammentato che in punto di responsabilità non vi erano state

attenuante di cui all’ art. 62. N. 6 cod. pen. perché !a procedura dell’ offerta reale
della somma messa a disposizione della persona offesa non era stata completata,
perché dopo l’ accesso infruttuoso deil’ ufficiale giudiziario non si era proceduto al
deposito della stessa, offerta che comunque doveva ritenersi tardiva perché
formulata appena il giorno prima della celebrazione del processo con le forme del
rito abbreviato, dopo quindi la pronuncia dell’ ordinanza di ammissione ad esso. La
negativa personalità e la sostanziale inidoneità del tentativo di risarcimento erano
di ostacolo anche al riconoscimento delle attenuanti generiche. La pena inflitta era
congrua, sulla base dei parametri di cui alli ad, 133 cod. pen. e non era ravvisabile
disparità di trattamento sotto il profilo sanzionatorio con il coimputato, il quale
aveva provveduto a risarcire il danno ed aveva scelto un diverso comportamento
processuale. Correttamente si era tenuto conto della recidiva, per la sintomatica
pericolosità sociale manifestata con la commissione del reato per cui è processo.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per violazione dell’ art. 62 n. 6 cod.
pen. nonché mancanza e illogicità della motivazione sul punto perché, a fronte
della giustificazione del primo giudice (che aveva ritenuto inadeguata la somma
offerta) e alle conseguenti doglianze mosse con l’ appello in relazione a tale unico
profilo argomentativo, la sentenza impugnata, senza nulla dire in proposito, ha
incentrato la sua attenzione su due profili del tutto eccentrici. Peraltro ha ritenuto
incompleta la procedura di offerta reale ma sulla base del richiamo di precedenti
giurisprudenziali inconferenti (perché relativi ad ipotesi in cui la persona offesa
aveva rifiutato l’ offerta). Anche l’ ulteriore motivo di diniego è erroneo, tenuto
conto della condivisibile diversa opzione interpretativa, secondo la quale (per effetto
delle modifiche normative riguardanti il giudizio abbreviato) deve ritenersi
tempestiva l’ offerta reale effettuata banco iudicis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.

doglianze, confermava la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dell’

La Corte territoriale non ha proceduto alla valutazione di congruità dell’ offerta,
perché ne ha escluso la validità, innanzi tutto per incompletezza della procedura
relativa.
Va ribadito che la configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen.
implica, nel caso che la persona offesa del reato non abbia voluto accettare il
risarcimento, che il colpevole faccia offerta reale nei modi stabiliti dagli art. 1209 e
ss. cod. civ., e cioè che questa sia stata seguita dal relativo deposito o atto

successivamente il giudice possa valutare adeguatezza e tempestività dell’offerta, al
fine di accertare l’effettiva resipiscenza del reo (Cass. Sez. 2, 6.7.2011 n. 36037).
Ma se la massima invocata dalla difesa riguarda l’ ipotesi di offerta rifiutata, non
dissimile deve ritenersi tale regola ermeneutica nel caso in cui l’ offerta non abbia
avuto pratica accettazione per non avere l’ ufficiale giudiziario reperito la persona
offesa. La mancanza di accettazione, per impossibilità di formularla, deve a maggior
ragione essere equiparata al rifiuto. La serietà dell’ offerta presuppone b;40 il
deposito , onde consentire al giudice di valutarla come tale
La soluzione così prospettata è assorbente, rispetto alli ulteriore motivo che,
ancorché fondato (posto che il collegio condivide il canone ermeneutico secondo il
quale in tema di giudizio abbreviato, il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie
riguarda solo le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l’attribuibilita’
del reato all’imputato, con la conseguenza che deve ammettersi la possibilita’ di
un’offerta risarcitoria “banco iudicis” in vista dell’applicazione della relativa
circostanza attenuante: Cass. Sez. 2, 17.6.2011 n. 25950) non esplica alcuna
funzione in favore del ricorrente, volta che è da escludere che vi sia stata effettiva
offerta risarcitoria..
Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 27 novembre 2013

equipollente, sicché la somma sia a completa disposizione della persona offesa e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA